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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06799/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo fallimentare di un credito che gli odierni ricorrenti assumevano di aver acquistato per surrogazione dopo l'escussione, da parte della banca, di due garanzie prestate da un terzo in favore di un'impresa poi fallita: una fideiussione fino a un importo determinato e un atto denominato di "compensazione e ritenzione" su titoli. Dopo che la banca aveva incamerato le somme derivanti dall'escussione delle garanzie, i ricorrenti si erano insinuati nel fallimento della società garantita per ottenere l'ammissione del credito, in privilegio e, in subordine, al chirografo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo che le garanzie avessero natura personale e che, comunque, operasse l'art. 61 l.f. perché la banca non era stata integralmente soddisfatta. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano violazione dell'art. 61 l.f. e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato la garanzia derivante dall'atto di compensazione e ritenzione come personale anziché reale, così negando la surrogazione del terzo datore di garanzia reale escussa. Con il secondo motivo deducevano violazione degli artt. 1203, 1205, 1941, 1943 e 1949 c.c. e degli artt. 61 e 62 l.f., assumendo che, se il terzo assume un'obbligazione di importo determinato verso il creditore, il pagamento di quel dovuto estinguerebbe integralmente la sua obbligazione solidale, rendendo inapplicabile l'art. 61 l.f.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché censurava in realtà l'interpretazione del negozio compiuta dal Tribunale, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo; inoltre mirava soltanto a ottenere una diversa lettura dell'atto di garanzia, attività riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la decisione impugnata era conforme a un orientamento già consolidato della Corte secondo cui il coobbligato che intenda insinuarsi al passivo per regresso o surrogazione dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento deve dimostrare che il pagamento sia stato integralmente satisfattivo del credito, non essendo sufficiente un pagamento solo parziale anche se coincidente con l'obbligazione assunta dal solvens. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61 l.f.

    La surrogazione o il regresso del coobbligato/garante nei confronti del fallimento richiede che il creditore originario sia stato integralmente soddisfatto; in difetto, l'insinuazione non è ammessa nei termini invocati.

  • art. 62 l.f.

    Richiamato unitamente all'art. 61 l.f. per sostenere l'inapplicabilità della disciplina invocata dai ricorrenti; la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione.

  • art. 1203 c.c.

    Norma invocata in tema di surrogazione legale del terzo che paga; la Corte osserva che la censura non supera il difetto di corretta qualificazione della garanzia e, per il secondo motivo, non scalfisce il principio dell'integrale soddisfacimento del creditore.

  • art. 1205 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non formula su di esso un principio autonomo.

  • art. 1941 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in materia di fideiussione; non viene oggetto di autonoma statuizione.

  • art. 1943 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di fideiussione; non viene oggetto di autonoma statuizione.

  • art. 1949 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la surrogazione del fideiussore; la Corte ribadisce il principio dell'integrale pagamento del creditore per l'ammissione al passivo.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione soggettiva non possono essere accostate indiscriminatamente a quelle oggettive; il ricorrente deve indicare specificamente i canoni violati e il modo della violazione.

  • art. 1363 c.c.

    Come per l'art. 1362 c.c., la censura deve essere specifica e non può risolversi in una diversa lettura del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici; la Corte afferma che i canoni oggettivi operano solo subordinatamente a quelli soggettivi.

  • art. 1367 c.c.

    Canone oggettivo richiamato dalla parte; la Corte lo considera utilizzabile solo in via subordinata rispetto all'interpretazione soggettiva.

  • art. 1369 c.c.

    Canone oggettivo richiamato dalla parte; la Corte ribadisce la subordinazione logica dei criteri oggettivi a quelli soggettivi.

  • art. 1370 c.c.

    Canone oggettivo richiamato dalla parte; la Corte afferma che non può essere invocato senza prima aver esaurito l'interpretazione soggettiva.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per denunciare violazione di legge; la Corte osserva che, in realtà, il primo motivo mira a contestare l'accertamento di fatto sull'interpretazione del negozio.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale; non è consentito trasformare il ricorso in una mera richiesta di rivalutazione del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito.
  • Chi denuncia in cassazione un errore nell'interpretazione di una clausola deve indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio la decisione se ne sia discostata; il richiamo generico agli artt. 1362 e seguenti c.c. è insufficiente.
  • I criteri di interpretazione oggettiva del contratto operano in via subordinata rispetto a quelli soggettivi: possono essere applicati solo quando l'interpretazione letterale e complessiva non consenta di ricostruire con sufficiente certezza la comune volontà delle parti.
  • Quando una decisione di merito è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso per cassazione è inammissibile se non offre argomenti seri e specifici per mutare tale orientamento.
  • Nel contesto dell'insinuazione al passivo per surrogazione o regresso dopo il pagamento effettuato dal coobbligato/garante successivamente alla dichiarazione di fallimento, occorre provare che il creditore originario sia stato integralmente soddisfatto; il mero pagamento di un importo coincidente con l'obbligazione del solvens non basta se il credito principale non risulta estinto per intero.
  • La qualificazione della garanzia come personale o reale è decisiva per stabilire il regime applicabile alla surrogazione e all'ammissione al passivo; se la censura si fonda su una diversa qualificazione del negozio, essa investe un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoFideiussioneMandatoImpugnazioniInadempimentoObbligazioni solidaliCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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