Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35842/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con ordinanza del 18 marzo 2026, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza dell’imputato diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 587 c.p.p., l’estensione degli effetti della sentenza con cui la Cassazione, il 22 maggio 2025, aveva annullato senza rinvio la condanna di alcuni coimputati, giudicati con rito abbreviato in un procedimento distinto, limitatamente all’aggravante prevista dall’art. 416-bis, sesto comma, c.p. L’imputato aveva definito il proprio giudizio d’appello, con sentenza ex art. 599-bis c.p.p. del 12 marzo 2025 ormai irrevocabile, concordando la pena di tredici anni e sette mesi di reclusione per più reati in continuazione, tra cui quello di cui all’art. 416-bis c.p.; nel concordato, le attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti a tutte le aggravanti contestate. Con ricorso per cassazione, l’imputato ha denunciato illogicità della motivazione e violazione del combinato disposto degli artt. 587, 591, 599-bis e 602-bis c.p.p., sostenendo che l’effetto estensivo può operare anche a favore di chi abbia concordato la pena in appello e che l’interesse all’esclusione di un’aggravante permane anche quando siano state riconosciute attenuanti equivalenti o prevalenti, perché l’aggravante incide sulla qualificazione di gravità del fatto e sulla pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha premesso che l’effetto estensivo dell’impugnazione può, in linea di principio, operare anche a favore di chi abbia definito l’appello con concordato, purché il beneficio dipenda da una ragione comune e non personale e sia suscettibile di produrre un’utilità concreta per il richiedente. Nel caso in esame, però, l’estensione non poteva incidere sul trattamento sanzionatorio, ormai definitivamente concordato e fondato sul giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti. L’art. 587 c.p.p. non consente di rinegoziare surrettiziamente l’accordo né di rimettere in discussione le valutazioni circostanziali che ne costituiscono il contenuto essenziale; perciò la decisione della Corte territoriale è stata ritenuta corretta e il richiamo del ricorrente al diverso precedente giurisprudenziale inconferente.

Norme richiamate

  • art. 587 c.p.p.

    L'operatività dell'art. 587 cod. proc. pen. presuppone, in ogni caso, che dalla decisione favorevole pronunciata nei confronti del coimputato possa derivare, in capo al soggetto che ne invoca l'estensione, un'utilità concreta ed effettiva, allorquando la caducazione della statuizione sfavorevole risulti inidonea a produrre alcuna effettiva incidenza sul trattamento sanzionatorio ormai definitivamente consolidato.

    L’estensione degli effetti favorevoli presuppone un’utilità concreta per il coimputato; non opera quando la caducazione della statuizione sfavorevole non può incidere sulla pena ormai definitivamente consolidata.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Non costituisce ostacolo, in linea di principio, la circostanza che il coimputato abbia definito il giudizio di appello mediante concordato sui motivi e sulla pena.

    La definizione del giudizio d’appello mediante concordato non esclude in astratto l’operatività dell’effetto estensivo, se ne ricorrono gli altri presupposti.

  • art. 416-bis, sesto comma, c.p.

    In particolare, l'applicazione della disposizione invocata non può tradursi nello strumento attraverso il quale possa travolgersi il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti liberamente recepito dalle parti e posto a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio concordato.

    L’esclusione dell’aggravante a seguito dell’estensione non può essere utilizzata per travolgere il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti recepito nell’accordo sulla pena.

Massime di principio

  • L’effetto estensivo dell’impugnazione può giovare anche all’imputato che abbia definito l’appello mediante concordato, purché la decisione favorevole del coimputato dipenda da una ragione comune e non esclusivamente personale.
  • L’estensione richiede che la decisione favorevole sia concretamente idonea a produrre un’utilità nella posizione del richiedente; non basta la rimozione formale di una statuizione sfavorevole se essa non può incidere sul trattamento sanzionatorio definitivo.
  • L’art. 587 c.p.p. non consente di rinegoziare l’accordo processuale sulla pena né di rimettere in discussione il giudizio di equivalenza tra circostanze che ne costituisce il fondamento essenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.