Cassazione Civile, Ordinanza n. 33758/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva assistito in un procedimento penale una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, definito con assoluzione. Il tribunale aveva liquidato al difensore un compenso professionale, poi aumentato in sede di opposizione, ma aveva negato o compensato le spese del giudizio di opposizione. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, anche quando il professionista si difenda personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., l'attività resta professionale e le spese del giudizio devono essere liquidate secondo la regola della soccombenza, senza una compensazione non giustificata da presupposti tassativi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che la difesa personale dell'avvocato non muta la natura professionale dell'attività svolta e non esclude la liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza; ha inoltre ricordato che la compensazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Ne è seguita la cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La facoltà per l'avvocato di difendersi personalmente non incide sulla natura professionale della prestazione resa e non esclude la liquidazione dei relativi compensi e delle spese.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza anche nel giudizio di opposizione promosso dal difensore per la liquidazione dei propri compensi.
La compensazione delle spese è consentita solo nei limiti e nei casi tassativi previsti dalla norma, non potendo essere disposta per il solo fatto che il professionista si sia difeso personalmente.
artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che contesta il decreto di pagamento agisce a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale con autonoma legittimazione.
art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002
L'opposizione al decreto di pagamento dei compensi non rientra nelle procedure derivate e accidentali connesse al processo principale.
art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Sono stati indicati come parametri del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge e omesso esame/carenza motivazionale.
Massime di principio
- Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che propone opposizione al decreto di liquidazione agisce in forza di una autonoma legittimazione a tutela di un proprio diritto patrimoniale; per la regolazione delle spese del giudizio di opposizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c.
- La difesa personale dell'avvocato ai sensi dell'art. 86 c.p.c. non muta la natura professionale dell'attività svolta e non giustifica, di per sé, la mancata liquidazione delle spese o la loro compensazione.
- La compensazione delle spese processuali è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; una compensazione fondata esclusivamente sulla difesa personale del professionista è illegittima.
- In tema di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che accolga l'opposizione deve regolare anche le spese del relativo giudizio secondo il criterio della soccombenza, salvo ricorrenza di specifiche ipotesi legali di compensazione.
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