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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22227/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo due censure: da un lato, sosteneva l'inutilizzabilità delle proprie dichiarazioni rese al momento dell'esecuzione della confisca; dall'altro, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava fatti connessi alla sottrazione di un bene oggetto di confisca, ritenuti dalla corte di merito non di scarsa offensività. Il ricorso è stato ritenuto generico e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e confutate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni era infondata perché la sentenza di appello aveva escluso qualunque utilizzazione di tali dichiarazioni, richiamando anche quanto riferito dal militare in udienza. Ha inoltre ritenuto corretta la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., poiché la sentenza impugnata aveva valorizzato l'entità del bene sottratto e la conseguente non lieve offensività del fatto. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando, avuto riguardo anche all'entità del bene oggetto di sottrazione, il fatto non può ritenersi di scarsa offensività.

  • art. 615 c.p.p.

    null

  • art. 568 c.p.p.

    null

Massime di principio

  • Le doglianze di legittimità sono inammissibili quando risultano generiche o meramente riproduttive di censure già specificamente confutate dal giudice di merito.
  • La deduzione di inutilizzabilità di dichiarazioni è infondata se la sentenza impugnata accerta in modo espresso che quelle dichiarazioni non sono state in concreto utilizzate ai fini decisori.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone un'offensività di minima entità; tale requisito può essere escluso valorizzando anche il valore o l'entità del bene sottratto nel contesto del reato.
  • Nel giudizio di cassazione, quando la motivazione della sentenza impugnata risponde puntualmente alle questioni prospettate, la mera reiterazione delle stesse censure non consente l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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