Cassazione Civile, Ordinanza n. 31349/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ispezione INPS presso un datore di lavoro, seguita da verbale di accertamento per irregolarità nei rapporti di lavoro di due dipendenti e da un successivo avviso di addebito per contributi omessi e somme aggiuntive. In autotutela l’INPS annullava l’addebito, ma l’Agenzia delle Entrate irrogava comunque una sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, fondandola sul verbale ispettivo. Il Tribunale accoglieva l’opposizione del datore di lavoro e annullava l’ordinanza sanzionatoria; la Corte d’appello riformava la decisione, ritenendo che l’annullamento in autotutela avesse riguardato solo uno dei due lavoratori e che la sanzione si riferisse quindi esclusivamente all’altro. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, perché l’appello si sarebbe fondato su una circostanza nuova dedotta per la prima volta in secondo grado; 2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale esaminato un fatto nuovo in appello; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello fondato la decisione su una prova asseritamente inesistente, sostenendo che l’identità tra importi contributivi e importo sanzionatorio dimostrasse il riferimento della sanzione a entrambi i dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto o riprodotto le parti essenziali degli atti di primo grado e dell’atto di appello necessarie per verificare la dedotta novità della questione e l’asserita omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale documentale, preclusa in sede di legittimità, e perché confondeva la somma originariamente richiesta dall’INPS a titolo contributivo con quella irrogata dall’Agenzia a titolo di sanzione, importi che, pur coincidenti, avevano titolo diverso e non dimostravano che la sanzione riguardasse entrambi i lavoratori. La Corte ha anche rilevato la nullità della notifica del ricorso all’Avvocatura distrettuale invece che all’Avvocatura generale dello Stato, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica per l’inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’Agenzia era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il parametro formale dei motivi di nullità dedotti in cassazione; i motivi formulati ai sensi di tale disposizione sono stati però dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza o perché tendevano a una rivalutazione del merito.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta non scrutinabile perché non autosufficiente, mancando la riproduzione degli atti necessari a verificare la reale devoluzione della questione.
Il divieto di nova in appello è stato evocato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
La doglianza sull’uso di una prova inesistente è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione delle risultanze documentali, preclusa in cassazione.
Richiamato per la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso, ritenuta però non necessaria in ragione dell’inammissibilità del ricorso.
Richiamati a fondamento del principio di ragionevole durata del processo, che consente di evitare formalità inutili quando il ricorso è già inammissibile.
art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002
È la norma sostanziale violata secondo l’ordinanza sanzionatoria impugnata; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che denunci omessa pronuncia o violazione del divieto di nova in appello deve essere autosufficiente: occorre riportare gli atti e i passaggi essenziali necessari a verificare il contenuto delle domande, eccezioni e difese svolte nei gradi di merito.
- La deduzione di una violazione dell’art. 115 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; in sede di legittimità è censurabile solo l’utilizzo di prove realmente inesistenti o l’erronea affermazione del fatto non contestato, non la lettura alternativa dei documenti.
- La mera coincidenza dell’importo monetario tra una pretesa contributiva e una sanzione amministrativa non consente, di per sé, di inferire l’identità del titolo o dell’oggetto della pretesa, se i provvedimenti hanno diversa causa e diversa finalità.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, la nullità della notificazione dell’atto può restare priva di conseguenze pratiche, poiché la rinnovazione sarebbe un inutile aggravio processuale incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo.
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