Cassazione Civile, Ordinanza n. 05337/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autore presunto)
La controversia
La controversia nasce da reciproche pretese risarcitorie per diffamazione. In primo grado il tribunale aveva rigettato sia la domanda principale di risarcimento proposta da un soggetto che lamentava espressioni diffamatorie utilizzate dall'altra parte in più occasioni, sia la domanda riconvenzionale con cui il convenuto chiedeva il risarcimento per il contenuto asseritamente diffamatorio di un articolo pubblicato su un quotidiano locale e firmato dalla controparte; le spese erano state compensate per reciproca soccombenza parziale. In appello, il convenuto di primo grado ha ottenuto la riforma parziale della sentenza e la condanna dell'altra parte al pagamento di euro 5.000,00 oltre accessori. In cassazione, la parte condannata ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la verità della notizia relativa alla presentazione di una denuncia e a indagini in corso, senza considerare il principio della verità putativa, e avesse ingiustamente ritenuto diffamatoria una frase relativa al posto di lavoro e agli appoggi pubblici dell'avversario, trascurando il contesto di acceso confronto pubblico e il ruolo pubblico di quest'ultimo; con il secondo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione sulla liquidazione del danno e delle spese, contestando sia la condanna risarcitoria sia la mancata compensazione e la misura delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha disatteso il secondo motivo, rilevando che la corte d'appello aveva motivato adeguatamente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in ragione della diffusione a mezzo stampa locale, della gravità dell'offesa e del ruolo ricoperto dal danneggiato, e che correttamente aveva posto le spese a carico della parte risultata soccombente in via complessiva; inoltre, la mancata compensazione delle spese non è censurabile in cassazione perché rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di appello che aveva condannato il ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa e al pagamento delle spese di merito, ritenendo inammissibile la censura sul preteso omesso esame di fatti decisivi perché diretta a rimettere in discussione il giudizio di fatto della corte territoriale, e infondate le doglianze sulla liquidazione del danno e delle spese perché adeguatamente motivate e, per quanto riguarda la compensazione, rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
indica la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta della relatrice
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che formalmente denunci omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La valutazione della verità dei fatti posti a base dell'asserita diffamazione, nonché la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrarli, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.
- In materia di diffamazione, la liquidazione del danno non patrimoniale può avvenire in via equitativa quando siano lesi diritti della persona quali dignità, reputazione e integrità morale, purché il giudice dia conto dei criteri utilizzati, come la diffusione dell'offesa, la sua gravità e il ruolo sociale del soggetto leso.
- La mancata compensazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è, di per sé, censurabile in sede di legittimità.
- Se una parte risulta complessivamente soccombente sia sulla domanda principale sia su quella riconvenzionale, è legittima la condanna integrale alle spese del grado di merito.
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