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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20023/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Messina del 19/12/2022 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione riguardo al reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 612 comma 1 c.p. contestato a Raffone Giovanni. Il motivo principale del ricorso è che il primo giudice non ha considerato la recidiva aggravata di cui all'art. 99 comma 4 c.p. (circostanza aggravante ad effetto speciale) e quindi ha applicato un termine di prescrizione errato; applicando correttamente la recidiva, il termine ordinario di prescrizione va aumentato (secondo l'art. 157 c.p.), per cui la prescrizione non era maturata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha precisato che per i reati di competenza del Giudice di pace commessi dopo la legge 5/12/2005 n.251 si applica il termine ordinario di prescrizione ex art.157 c.p. (6 anni per i delitti); ha inoltre rilevato che la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p. costituisce circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sul calcolo della prescrizione, comportando un aumento massimo della pena e quindi del termine di prescrizione (nel caso concreto il termine minimo risulta pari a 10 anni: 6 anni di base + aumento massimo 2/3). Poiché il fatto è anteriore e prossimo al 29/12/2014, la prescrizione non sarebbe maturata prima di dicembre 2024. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati rimessi al Giudice di pace di Messina.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione adottata dal primo giudice; il vizio denunciato riguarda l'erronea applicazione della disciplina della prescrizione ai sensi di tale procedimento

  • art. 99 cod. pen.

    comma 1; comma 4 (secondo periodo)

    La recidiva reiterata e aggravata prevista dal comma 4 è una circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sul calcolo della pena e, conseguentemente, sul termine di prescrizione ai sensi dell'art.157 c.p.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce i termini ordinari di prescrizione (quattro anni per le contravvenzioni, sei anni per i delitti) e prevede che circostanze che aumentano la pena (come l'aggravante speciale della recidiva) aumentano il termine di prescrizione in proporzione

  • art. 160 comma 3 cod. pen.

    Norma richiamata tra le disposizioni rilevanti per il calcolo della prescrizione; citata nel ricorso come parte del quadro normativo dei termini di prescrizione

  • art. 161 comma 2 cod. pen.

    Ulteriore riferimento normativo utilizzato nella valutazione complessiva dei termini di prescrizione

  • legge 5 dicembre 2005 n. 251

    Ha novellato il regime di competenza del Giudice di pace e il calcolo della prescrizione per i reati a lui attribuiti; per i reati commessi dopo l'entrata in vigore si applica il termine ordinario di prescrizione previsto dall'art.157 c.p.

  • d.l. 137/2020, art. 23 comma 8 e d.l. 30/12/2021 n.228, art.16 comma 1

    Richiamate per indicare che il procedimento in Cassazione è stato trattato in forma cartolare (procedura documentale) secondo le disposizioni emergenziali/organizzative richiamate

Massime di principio

  • Se nel capo d'imputazione è contestata e non esclusa una recidiva aggravata ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p., il giudice deve tenere conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante quando calcola il termine di prescrizione (art.157 c.p.).
  • Per i reati di competenza del Giudice di pace commessi dopo la legge 5/12/2005 n.251 si applicano i termini ordinari di prescrizione (6 anni per i delitti); il "termine ridotto" del giudice di pace non si applica automaticamente.
  • Non si può dichiarare la prescrizione se, a fronte di una recidiva aggravata imputata e non esclusa, il ricalcolo del termine ordinario maggiorato mostra che la prescrizione non è ancora maturata.
  • Il giudice deve espressamente valutare e motivare l'esclusione o meno di circostanze aggravanti ad effetto speciale; l'omissione di tale valutazione può costituire motivo di annullamento in Cassazione.
  • In sede di verifica della prescrizione occorre sempre calcolare il termine partendo dalla pena edittale aumentata dalle aggravanti rilevanti, salvo che esse siano state effettivamente escluse con motivazione convincente.

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