Cassazione Civile, Ordinanza n. 05133/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel giudizio di merito il cliente aveva chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni assumendo che alcuni funzionari dell’istituto avessero posto in essere condotte scorrette o illecite per procurargli finanziamenti, con conseguente aggravamento dell’esposizione debitoria fino a livelli non più controllabili o reversibili. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che le operazioni contestate fossero state realizzate con il pieno consenso del cliente e che la pretesa risarcitoria fosse incompatibile con i principi di buona fede e correttezza, richiamando il principio dell’exceptio doli generalis. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dal testo disponibile non emergono nel dettaglio i contenuti specifici dei motivi, se non che erano diretti a censurare la sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non era stato depositato nel termine perentorio dell’art. 369 c.p.c.: il ricorso, notificato telematicamente il 2 dicembre 2019, era stato depositato solo il 10 febbraio 2020. La Corte ha ribadito che il tardivo o omesso deposito del ricorso per cassazione comporta improcedibilità rilevabile d’ufficio e non sanata dalla costituzione del resistente, trattandosi di inosservanza di un termine perentorio e non di una mera forma processuale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine perentorio per il deposito del ricorso per cassazione
l’omesso o tardivo deposito nel termine stabilito comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.
il principio della non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce alle forme in senso stretto e non ai termini perentori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di definizione sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il deposito in cancelleria avviene oltre il termine perentorio fissato dall’art. 369 c.p.c., anche se il ricorso è stato regolarmente notificato.
- La tardività del deposito del ricorso per cassazione è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla costituzione della parte resistente.
- Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. non opera rispetto alla violazione di termini perentori, ma solo rispetto a irregolarità formali in senso stretto.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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