Cassazione Civile, Ordinanza n. 16217/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui una banca è stata condannata a pagare a una società un importo di euro 129.484,54 quale contributo relativo agli anni 2015 e 2016, previsto dallo statuto della banca cooperativa originaria e poi ribadito nell'atto di fusione. La banca ha proposto opposizione al decreto, respinta in primo grado e poi in appello. In Cassazione ha dedotto: (1) difetto di competenza del Tribunale ordinario, assumendo che la controversia spettasse alla sezione specializzata in materia di impresa; (2) violazione delle norme sulla donazione, promessa unilaterale e contratto, sostenendo che l'impegno non fosse contrattuale ma una liberalità o promessa unilaterale; (3) omesso esame dell'interesse della banca ad assumere l'impegno contributivo; (4) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla condizione, per avere escluso che il contributo fosse dovuto solo in presenza di utili di esercizio; (5) violazione delle norme su efficacia del contratto e recesso, per avere ritenuto inefficace il recesso della banca e soggetta l'obbligazione al medesimo termine di durata della società incorporante. La controricorrente ha eccepito in memoria il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una precedente causa relativa al contributo dovuto per l'annualità 2013, deducendo che tale giudicato coprisse anche i presupposti strutturali del rapporto e precludesse la riesamina delle questioni sollevate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il secondo, terzo, quarto e quinto motivo fossero preclusi dal giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla spettanza del contributo per un'annualità precedente, poiché quel giudicato, relativo al medesimo rapporto di durata e alla medesima fonte obbligatoria, copriva anche gli elementi strutturali della fattispecie e il criterio di determinazione del corrispettivo, se non mutati da sopravvenienze. Ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, quando appartenenti al medesimo tribunale, attiene alla ripartizione interna degli affari e non alla competenza in senso tecnico. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1
il dedotto rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, quando entrambe appartengono al medesimo ufficio giudiziario, non integra un problema di competenza ma di mera ripartizione interna degli affari
artt. 769 c.c., 782 c.c., 1987 c.c.
evocati dalla ricorrente per sostenere la natura di donazione o promessa unilaterale dell'impegno, ma la censura è stata dichiarata preclusa dal giudicato esterno
art. 48 legge notarile
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla forma dell'atto, senza esame nel merito per effetto del giudicato esterno
artt. 1353 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c., 1367 c.c., 2433 c.c.
evocati per contestare l'esclusione della condizione legata agli utili di esercizio; la censura è stata ritenuta coperta dal giudicato esterno
evocati per sostenere l'efficacia del recesso e l'indeterminatezza della durata dell'obbligazione; anche tale motivo è stato assorbito dal giudicato esterno
richiamato per la trattazione camerale e il deposito della memoria
art. 124, secondo comma, disp. att. c.p.c.
citato per il deposito della sentenza munita di certificazione attestante il passaggio in giudicato
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.
richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato
non espressamente citato nel corpo della decisione, ma pertinente solo in via indiretta; non è stato oggetto di specifica ratio decidendi
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un rapporto di durata preclude la riesamina, nei successivi giudizi relativi ad annualità diverse, delle questioni già definite e degli elementi strutturali del rapporto, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che ne modifichino il contenuto o il regolamento.
- Quando una domanda di adempimento contrattuale è stata accolta con sentenza passata in giudicato, il giudicato si estende anche all'accertamento della validità, esistenza e natura giuridica del contratto che costituisce il presupposto logico-giuridico del diritto azionato.
- Nel giudizio relativo a prestazioni periodiche, il passaggio in giudicato di una decisione riguardante una determinata annualità può vincolare i successivi giudizi tra le stesse parti per quanto concerne il fatto costitutivo comune e i profili permanenti del rapporto, compresi corrispettivo e criterio di determinazione.
- La devoluzione di una controversia alla sezione specializzata in materia di impresa, quando la sezione specializzata e quella ordinaria appartengono allo stesso tribunale, non integra un vizio di competenza ma una questione di organizzazione interna dell'ufficio, non deducibile come difetto di competenza in senso tecnico.
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