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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24594/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione all'art. 533, comma 1, c.p.p., sostenendo in sostanza una non corretta valutazione delle risultanze probatorie e invocando una diversa lettura del materiale di causa. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure di merito già dedotte in appello, prive di specificità e volte soltanto a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove. Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la Corte ha osservato che tale censura non risultava essere stata previamente dedotta come motivo di appello e che, pertanto, era inammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata, da un lato, sulla genericità e non deducibilità in cassazione delle censure che mirano a ottenere una rivalutazione del merito; dall'altro, sulla preclusione alla proposizione in sede di legittimità di questioni non previamente dedotte come motivi di appello.

Norme richiamate

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio rileva in cassazione solo se la sua violazione si traduce in una manifesta e decisiva illogicità della motivazione; non consente una autonoma rivalutazione delle prove da parte della Corte di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente proposta come motivo di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La proposizione di motivi nuovi o comunque non dedotti in appello è preclusa in cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 533 c.p.p.

    È richiamato quale parametro della regola di giudizio di condanna, ma il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione del compendio probatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • La violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è deducibile in cassazione solo quando si traduca in una manifesta e decisiva illogicità della motivazione, non essendo consentito alla Corte procedere a una autonoma lettura delle prove.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito; se non è stata proposta in appello, non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
  • In cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: se la sentenza d'appello ha già esaminato e disatteso le medesime censure di fatto, il ricorso che si limita a riproporle è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

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