Cassazione Penale, Sentenza n. 51093/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto di energia elettrica (fatto del 19.8.2019) imputato a Claudia Di Gesaro, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva formulata dal Pubblico Ministero della circostanza aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen. (che qualifica l'energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio) e, conseguentemente, rilevando la mancanza della querela necessaria per la prosecuzione dell'azione penale; il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza sostenendo che il Tribunale ha erroneamente equiparato il termine per la querela (o la prescrizione) con eventuali limiti all'esercizio del potere del PM di formulare contestazioni suppletive ai sensi degli artt. 516-517 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il Tribunale ha erroreamente confuso istituti diversi (prescrizione vs. procedibilità) e ha illegittimamente precluso al PM il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva in udienza ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 139/2015 per affermare che la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, anche se basata su elementi già acquisiti nelle indagini e anche se la querela non è stata proposta entro termini previsti, può modificare il regime di procedibilità e deve essere decisa dal giudice sul nuovo capo d'imputazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 517 cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico ministero il potere di formulare contestazioni suppletive (es. circostanze aggravanti) nel corso del dibattimento; tale potere è esclusivo, obbligatorio in relazione al dovere di esercitare l'azione penale e non necessita del consenso dell'imputato né di preventiva autorizzazione del giudice
art. 516 cod. proc. pen.
Disciplina le "nuove contestazioni" e l'esercizio dell'azione penale in dibattimento, consentendo al PM di adeguare l'imputazione in relazione alle prove emerse
art. 625 cod. pen., n. 7
Indica la circostanza aggravante relativa al fatto che il bene sottratto sia destinato a pubblico servizio; la contestazione di tale aggravante può trasformare la procedibilità del reato da a querela a d'ufficio
d.lgs. n. 150/2022
Ha inciso sul regime di procedibilità di taluni reati (introducendo o disciplinando termini/condizioni per la procedibilità a querela), ma non esclude la possibilità che, in dibattimento, il PM contestualizzi un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che impone al PM il dovere di esercitare l'azione penale e giustifica il potere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Prevedono la nullità di atti processuali; la preclusione illegittima al PM del potere di modificare l'imputazione integra una nullità assoluta rilevante ai sensi di tali norme
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Prevede termini/condizioni relativi alla procedibilità a querela introdotti dal d.lgs.; la Corte ha ritenuto che il decorso del termine di cui all'art. 85 non impedisce al PM, in dibattimento, di contestare un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio
Corte costituzionale, sentenza n. 139/2015
Ha osservato che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può mutare significativamente il quadro processuale e il regime sanzionatorio e ha riconosciuto profili di problematicità nella disciplina dell'art. 517 cod. proc. pen., ammettendo implicitamente che la contestazione suppletiva può modificare il regime di procedibilità
Sez. U., n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'assenza di limiti temporali specifici all'esercizio del potere del PM di modificare l'imputazione in dibattimento e sancisce la possibilità di nuove contestazioni anche sulla base di elementi già acquisiti nelle indagini preliminari
Massime di principio
- Il potere/dovere del Pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (art. 516-517 c.p.p.) non è soggetto a un limite temporale collegato alla scadenza del termine per proporre la querela o alla prescrizione; il giudice deve decidere sulla modifica dell'imputazione e non può dichiararla inammissibile per "tardività" tout court
- Procedibilità e prescrizione sono istituti distinti: la scadenza del termine per la querela o della prescrizione non legittima il giudice a impedire che il PM adegui l'imputazione in base alle prove acquisite
- La contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che, per legge, altera il regime di procedibilità (es. rende il reato procedibile d'ufficio) può essere effettuata in udienza anche se gli elementi che la giustificano erano già emersi nelle indagini preliminari
- La negazione da parte del giudice della facoltà/dovere del PM di procedere alla nuova contestazione integra una nullità che può determinare l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per il prosieguo
- L'imputato mantiene tutti i diritti di difesa: può chiedere termini, esercitare indagini difensive, proporre riti alternativi o chiedere misure procedurali, ma tali diritti non esautorano il potere/dovere del PM di adeguare l'imputazione in dibattimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51079/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51081/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51082/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51083/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51088/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51092/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →