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Sentenza

Sentenza n. 503/2026 - Catania, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti rivolta, ai sensi dell'art. 22 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm.ii., al Comando dei Vigili del Fuoco di Messina in data 8 settembre 2025; per la contestuale condanna dell'Amministrazione resistente all'esibizione della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso, ai sensi dell'artt. 25 legge n. 241/1990 e 116 Cod. proc. amm.

Giustizia amministrativa202502386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di un comitato civico, aveva inizialmente richiesto alla Polizia Municipale di Messina l'accesso agli atti relativi a una sanzione amministrativa notificatagli. Dopo avere ricevuto parte della documentazione, rilevava che alcuni allegati provenienti dal Comando dei Vigili del Fuoco non erano stati trasmessi e presentava, in data 8 settembre 2025, una specifica istanza di accesso direttamente a tale Comando. A fronte del mancato riscontro, impugnava il silenzio-diniego ai sensi degli artt. 22 e seguenti e 25 della l. 241/1990 e dell'art. 116 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del diniego e l'ordine di esibizione dei documenti. Nel corso del giudizio l'amministrazione depositava la documentazione richiesta. Il ricorrente chiedeva comunque la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale, sostenendo che l'amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. L'amministrazione deduceva invece che l'istanza originaria era generica, non indicava il collegamento del richiedente con il comitato né forniva una motivazione a sostegno della richiesta, e chiedeva la cessazione della materia del contendere o il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva prodotto nel corso del giudizio tutta la documentazione richiesta e entrambe le parti ne avevano dato atto. Ha escluso tuttavia i presupposti per la soccombenza virtuale dell'amministrazione: il silenzio-diniego non appariva illegittimo in rapporto alla genericità dell'istanza originaria, nella quale il ricorrente non aveva indicato il proprio collegamento con il comitato né una motivazione a sostegno della richiesta. Le spese di lite sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale costituisce il fondamento dell'istanza rivolta all'amministrazione.

  • art. 25 l. 241/1990

    È invocato quale fondamento della tutela giurisdizionale contro il diniego o il silenzio-diniego sull'istanza di accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    È invocato quale rito per la tutela giurisdizionale in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione produce nel corso del giudizio la documentazione oggetto di un ricorso in materia di accesso e tale adempimento è riconosciuto dalle parti, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La soccombenza virtuale dell'amministrazione non può essere affermata se l'istanza di accesso originaria è generica e non consente di individuare adeguatamente il collegamento del richiedente con i documenti richiesti né le ragioni poste a fondamento dell'accesso.
  • La produzione in giudizio dei documenti richiesti non comporta automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese: la regolazione delle spese deve considerare anche la legittimità originaria del diniego o del silenzio alla luce del contenuto dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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