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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24599/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Masucci era stato ritenuto responsabile, in concorso con persona non identificata, della contraffazione della carta di circolazione dell'autovettura Audi targa 0800PM mediante apposizione di un falso bollino di avvenuta revisione datato 23/12/2014; imputazione formulata agli artt. 110, 477 e 482 c.p. Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 26/03/2021 con tre censure: 1) errata applicazione della norma penale, sostenendo che si sarebbe dovuta applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 80, comma 17, cod. strada anziché il delitto di falsità (art. 482 c.p.); 2) carenza di motivazione e insufficiente prova della personale responsabilità di Masucci, prospettando che la falsificazione potesse essere stata compiuta da terzi (es. agenzia di pratiche) all'insaputa del proprietario; 3) violazione per mancato riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il talloncino di revisione costituisce una certificazione amministrativa e che la falsificazione materiale di tale certificazione commessa da un privato integra il reato di falsità materiale in certificato amministrativo (artt. 477 e 482 c.p.). Ha ritenuto non provata l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa (ossia l'esclusiva responsabilità di un terzo) e ha valutato coerentemente le emergenze probatorie che indicano la partecipazione di Masucci alla formazione del bollino falso, essendo egli il proprietario del veicolo non sottoposto a regolare revisione. Quanto alla tenuità del fatto, la Corte ha motivato la valutazione negativa richiamando la gravità della condotta e il pericolo derivante dalla circolazione di un veicolo non revisionato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Attua la concorrente responsabilità per la commissione del reato con altre persone; qui invocato in riferimento al concorso con persona non identificata

  • art. 477 c.p.

    Riguarda le sanzioni per falsità in certificati o in attestazioni; interpretato nel senso che la formazione di una falsa attestazione di revisione è assorbita da questa norma quando compiuta da privati

  • art. 482 c.p.

    Falsità materiale commessa dal privato in certificato amministrativo; la Corte conferma che si applica alla falsificazione del bollino di revisione apposto sulla carta di circolazione

  • art. 80, comma 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    Prevede un illecito amministrativo relativo all'uso o esibizione di una falsa revisione; la Corte distingue nettamente questa fattispecie dalla falsificazione materiale, ritenendo che l'art. 80/17 rilevi solo per il mero uso dell'atto falso e non per la formazione della falsificazione

  • art. 131-bis c.p.

    Disposizione sulla estinzione del reato per tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la tenuità perché la valutazione della gravità e del pericolo connesso alla circolazione di veicolo non revisionato esclude l'irrelevanza penale

  • art. 133 c.p., comma 1

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la gravità del fatto; utilizzato per motivare la non applicazione della tenuità in considerazione del danno e del pericolo

  • art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Principio di specialità tra disposizione penale e sanzione amministrativa; la Corte ritiene che non operi qui perché falsificazione e uso sono fattispecie diverse, non coincidenti

Massime di principio

  • La formazione materiale di un bollino di revisione falso sulla carta di circolazione integra, se compiuta dal privato, il reato di falsità materiale in certificato amministrativo (artt. 477 e 482 c.p.), mentre il solo uso o esibizione di un atto di revisione falso può rientrare nell'illecito amministrativo dell'art. 80, comma 17, cod. strada; pertanto la qualificazione dipende dalla prova della partecipazione alla falsificazione.
  • La mera ipotesi difensiva che un terzo (es. un'agenzia) abbia operato la falsificazione, senza elementi probatori a sostegno, non è sufficiente: occorrono mezzi di prova che dimostrino concretamente l'esclusiva responsabilità di altri.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente le valutazioni di prova compiute dai giudici di merito; le censure che mirino a una diversa valutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili o destinate al rigetto salvo vizi motivazionali evidenti.
  • Per ottenere il riconoscimento della tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è necessario dimostrare che la condotta sia di scarsa offensività e non abbia comportato rilevanti conseguenze o pericoli; il giudice deve indicare quale dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ha ritenuto determinante.
  • Nel sospetto di responsabilità per falsificazione conviene acquisire documentazione che dimostri che il proprietario non ha avuto ruoli nella formazione del falso (es. incarichi comprovati ad agenti, ricevute, comunicazioni), perché l'assenza di tali prove rende probabile l'attribuzione della responsabilità al proprietario/chi esibisce il documento.
  • Quando si tratta di certificazioni amministrative derivanti da atti pubblici o registri (es. registri della Motorizzazione), la comparazione con le registrazioni ufficiali è decisiva per provare la falsità della attestazione e per qualificare penalmente la condotta.

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