Cassazione Penale, Ordinanza n. 15318/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per diffamazione resta dunque ferma, non essendo stata accolta alcuna doglianza e non essendovi stata rilevazione utile della prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva confermato la condanna di primo grado per diffamazione. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per asserito travisamento della prova e per la valutazione delle testimonianze raccolte; dall’altro lato, ha eccepito la prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito probatorio e della motivazione, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che, nei ricorsi contro sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, sono proponibili solo i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, con le sospensioni indicate, il reato si prescriveva solo nel 2027; anche senza considerare le sospensioni, la prescrizione maturava dopo la sentenza di appello, sicché non era comunque rilevabile in sede di legittimità, essendo il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
indica il reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado, ossia la diffamazione.
stabilisce il termine per il deposito della memoria prima dell'udienza camerale; la memoria tardiva non è stata considerata.
art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.
nei ricorsi avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace sono consentiti solo i motivi rientranti in tali lettere.
richiamato come disposizione che, insieme all'art. 39-bis del d.lgs. 274/2000, delimita i motivi proponibili in cassazione per tali sentenze.
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
prevede la specialità del ricorso per cassazione contro le sentenze di appello nei reati di competenza del giudice di pace.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro sentenze di appello emesse in materia di competenza del giudice di pace, il ricorso è ammesso soltanto per i vizi tipizzati dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.; sono quindi inammissibili doglianze che mirino sostanzialmente a contestare la motivazione o la ricostruzione del fatto.
- È preclusa al giudice di legittimità ogni rivalutazione del compendio probatorio e ogni diversa lettura delle testimonianze o degli elementi di fatto, poiché la scelta tra più ricostruzioni plausibili resta riservata al giudice di merito.
- La deduzione della prescrizione non può essere utilmente esaminata quando il ricorso è inammissibile e, comunque, essa deve fondarsi su un termine maturato prima della decisione impugnata; se il termine decorre successivamente alla sentenza di appello, la causa estintiva non è rilevabile in cassazione in quel giudizio.
- La memoria depositata oltre il termine previsto per il rito camerale non è valutabile e non può incidere sull'esito del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15240/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15284/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15286/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15287/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15290/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15291/2025 del 17/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →