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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16476/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado con riqualificazione del reato ai sensi dell'art.73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al capo b) perché la condanna sarebbe stata pronunciata unicamente sulla base delle dichiarazioni di Valletti Aurelio, giudicate incongruenti e contrastanti, senza altri elementi probatori di riscontro; (2) omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. (lieve entità), sostenendo che il profitto accertato era soltanto pari a 30 euro (la cessione contestata al capo a) ) e che non era provato che i 185 euro rinvenuti derivassero dall'attività di spaccio, quindi la Corte avrebbe errato nell'escludere l'attenuante sulla base di una supposta continuità di spaccio non adeguatamente dimostrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto la Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che le dichiarazioni del teste Valletti Aurelio sono risultate coerenti e sono state corroborate da riscontri oggettivi: il riscontro visivo operato dai militari e gli esiti della consulenza tossicologica sullo stupefacente sequestrato. Sul secondo punto la Corte ha confermato che, pur essendo l'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. compatibile con l'art.73, comma 5, D.P.R. 309/1990, la sua applicazione non è automatica: occorre verificare non solo la lieve entità del fatto ma anche che il lucro perseguito o conseguito sia di speciale tenuità. Nel caso di reato continuato l'attenuante è applicabile solo se la condotta complessiva denota finalità di lucro marginale e ogni singolo episodio comporta un danno di speciale tenuità. La Corte di appello ha escluso l'attenuante sulla base del profitto complessivo non irrilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    Norma che incrimina la cessione di stupefacenti in piccole quantità e permette la valutazione della "lieve entità" del fatto; nel caso concreto è stata usata come riferimento per la riqualificazione del reato e per valutare la fattispecie nel suo complesso.

  • Codice penale - art. 62, n. 4

    Circostanza attenuante della lieve entità: compatibile con l'art.73, comma 5 DPR 309/1990, ma distinta dalla qualificazione del reato come di lieve entità. La sua applicazione richiede la prova che il lucro perseguito o conseguito sia di speciale tenuità; non è automatica né applicabile senza adeguata valutazione del profitto complessivo, soprattutto in ipotesi di reato continuato.

  • Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 24990 del 30/01/2020

    Precedente giurisprudenziale richiamato per distinguere la valutazione della lieve entità del fatto dalla valutazione richiesta per l'attenuante in relazione al lucro di speciale tenuità; conferma la necessità di un accertamento specifico sul profitto.

  • Cassazione, Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017

    Precedente richiamato per il principio che, nel reato continuato di cessione di stupefacenti, l'attenuante ex art.62 n.4 si applica solo se la condotta nel suo complesso denota finalità di lucro marginale e ogni singolo episodio comporta un danno di speciale tenuità.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di un unico acquirente/testimone possono essere sufficienti per la condanna se risultano coerenti e sono corroborate da riscontri oggettivi (es. identificazione visiva da parte delle forze dell'ordine, analisi tossicologica dello stupefacente).
  • L'attenuante per lieve entità (art.62 n.4 c.p.) è distinta dalla qualificazione del reato come di lieve entità: per concederla occorre dimostrare non solo che la quantità è piccola ma anche che il profitto perseguito o conseguito è di speciale tenuità.
  • In caso di reato continuato di cessione di stupefacenti, l'attenuante richiede la prova che l'intera condotta fosse caratterizzata da finalità di lucro marginale e che ogni singolo episodio avesse un danno di speciale tenuità; la mera presenza di cessioni ripetute ostacola l'automatica concessione dell'attenuante.
  • Se si contesta l'origine di somme di denaro rinvenute (es. 185 euro), è necessario fornire elementi probatori specifici per dimostrare che non derivano dall'attività delittuosa; in assenza di tali elementi il giudice può ritenere il denaro profitto collegabile al reato.
  • Per impugnare efficacemente una condanna fondata su dichiarazioni testimoniali è strategico dimostrare incongruenze non solo soggettive ma anche la mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo; la presenza di riscontri oggettivi indebolisce i motivi basati esclusivamente sull'affidabilità del teste.

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