Cassazione Penale, Sentenza n. 35274/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per rissa aggravata e per lesioni volontarie gravi e aggravate. Ha articolato tre motivi: (1) vizi di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato Rossi, con contestazione dell'uso di tali dichiarazioni come base per l'attribuzione al Taietti del colpo con bastone (si eccepiscono inoltre la scarsa capacità probatoria delle tracce biologiche sul bastone e l'errata valorizzazione delle intercettazioni); (2) vizio di applicazione della legge e carenza motivazionale nella qualificazione dell'aggravante ex art. 583 c.p., per mancanza di prova del concorso morale o del rafforzamento del proposito criminale da parte del Taietti rispetto alle ulteriori percosse subite dalla vittima; (3) carenza motivazionale nel rifiuto delle attenuanti generiche, con contestazione della ricostruzione dei fatti in ordine all'iniziativa dello scontro e alla gravità valutata dai giudici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al reato aggravato di lesioni volontarie, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame. Ha dichiarato irrevocabile la parte della sentenza relativa alla condanna per rissa aggravata. Le censure del terzo motivo sono state assorbite dall'accoglimento delle prime due censure. Spese della parte civile saranno regolate definitivamente.
Norme richiamate
Norma sulle lesioni personali aggravate: la Corte richiama la necessità di accertare il nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni ritenute ai fini dell'aggravante e di motivare la configurabilità del concorso morale ove si addebiti all'imputato anche la responsabilità per condotte altrui.
Disposizione sul concorso di persone nel reato: richiamata per sottolineare che, pur ammettendo forme atipiche di contributo (istigazione, rafforzamento del proposito), il giudice deve motivare sulla concreta forma di partecipazione e sul rapporto di causalità efficiente tra la condotta dell'imputato e l'azione degli altri concorrenti.
Norma procedurale citata nella pronuncia in relazione alla dichiarazione di irrevocabilità di parte della sentenza; utilizzata per affermare l'irrevocabilità del capo relativo alla rissa aggravata.
Massime di principio
- La testimonianza di un coimputato può essere "frazionata" (accettandone parti e rifiutandone altre) solo se il giudice motiva esplicitamente l'assenza di interferenza tra le parti ritenute false e quelle ritenute attendibili, valuta il movente della mendacità e offre spiegazioni plausibili per le parti smentite.
- I riscontri a dichiarazioni eteroaccusatorie (tracce biologiche, intercettazioni, filmati) devono essere analizzati nella loro capacità probatoria autonoma: non basta che siano compatibili con la versione accusatoria, il giudice deve spiegare perché esse connotano prova effettiva e non mera coincidenza.
- In reati commessi in contesti collettivi (aggressioni di gruppo) l'affermazione del concorso morale richiede prova della presenza spazio-temporale dell'imputato e della sua consapevolezza/volontà di rafforzare il proposito criminoso altrui; è necessario motivare come e quando si sia realizzato il concorso.
- Per la configurazione dell'aggravante derivante da lesioni altrui, occorre individuare quali lesioni siano conseguenza della condotta imputata e se tali lesioni rientrino nella tipicità dell'aggravante; ciò impone un'analisi medico-legale e causale adeguatamente motivata.
- La valutazione delle attenuanti generiche deve essere individualizzata e motivata, tenendo conto della concreta dinamica dei fatti e della condotta dell'imputato; decisioni generiche sulla gravità del fatto sono vulnerabili a impugnazione.
- Le pronunce della Cassazione possono essere parziali: la conferma di taluni capi di sentenza e l'annullamento di altri comportano spesso il rinvio per nuovo giudizio su punti specifici senza rimettere in discussione l'intero impianto probatorio.
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