Cassazione Penale, Ordinanza n. 00517/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'art. 727 c.p., con pena di 800 euro di ammenda. La difesa aveva proposto inizialmente appello, poi qualificato dalla Corte di appello di Palermo come ricorso per cassazione. Con il ricorso erano dedotti: 1) la mancanza dell'elemento oggettivo del reato; 2) l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, del minimo della pena e della sospensione condizionale. La Corte di cassazione ha però esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha rilevato che i motivi erano stati sottoscritti da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, circostanza che rende inammissibile il ricorso per cassazione anche quando si tratti di appello convertito in ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, in quanto non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p. La Corte ha escluso che la conversione dell'appello in ricorso per cassazione valga a derogare a tale regola. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; dalla sentenza di legittimità non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto del fatto tipico, perché il ricorso è stato deciso su un profilo preliminare di ammissibilità.
Invocato dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non ne esamina il merito, perché assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.
Richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nello speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito rende inammissibile il ricorso e non è sanata dalla previa conversione dell'appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono sottoscritti da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- La conversione dell'appello in ricorso per cassazione non sana il difetto di abilitazione del difensore e non consente di derogare al requisito previsto per il giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa della parte nella causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione, investita di un ricorso inammissibile per vizio formale preliminare, non esamina i motivi di merito dedotti contro la condanna impugnata.
Come è indicizzato
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