Cassazione Civile, Ordinanza n. 24492/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo con cui veniva richiesto il pagamento del corrispettivo per la pubblicazione di uno spazio pubblicitario su un sito internet. La società ingiunta propose opposizione deducendo, in sintesi, di avere revocato/receduto dal contratto con comunicazione scritta e di non dovere quindi alcuna somma; sosteneva inoltre che il rapporto dovesse essere qualificato come agenzia, con conseguente necessità di forma scritta anche per recesso e revoca, che il contratto fosse nullo per indeterminatezza dell'oggetto e che il corrispettivo fosse eccessivamente oneroso. La Corte d'appello respinse l'opposizione ritenendo che il comportamento successivo delle parti fosse incompatibile con il mantenimento del recesso, che il rapporto fosse un contratto atipico di prestazioni di servizi e non un'agenzia, che l'oggetto fosse sufficientemente determinato dagli elementi contrattuali e che la censura sull'eccessiva onerosità fosse generica. In cassazione la società opponente dedusse quattro motivi: violazione degli artt. 113, 115 c.p.c. e 1742 c.c. per omessa/erronea valutazione dei fatti e per la qualificazione del contratto; violazione degli artt. 113, 115 e 633 c.p.c. assumendo l'inefficacia del contratto per recesso; violazione dell'art. 1325 c.c. per nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1421 c.c. e vizio motivazionale per la mancata considerazione dell'eccessiva onerosità del corrispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi nella parte in cui chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito; ha escluso che vi fossero elementi per qualificare il rapporto come agenzia, valorizzando invece la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui si trattava di un rapporto atipico di prestazioni di servizi finalizzato alla pubblicazione pubblicitaria sul sito internet. Ha inoltre considerato inammissibile la doglianza sulla mancanza dell'oggetto perché smentita dagli accertamenti di fatto compiuti in appello sulla determinatezza del servizio e del contenuto dell'accordo, e ha dichiarato generica la censura sull'eccessiva onerosità del corrispettivo, per mancata indicazione della domanda e delle conseguenze giuridiche invocate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stata respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Norme richiamate
i motivi formulati come violazione di legge e vizio motivazionale non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito
non è consentito censurare in cassazione l'apprezzamento di merito delle risultanze di causa se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti
la doglianza non può essere usata per imporre una diversa ricostruzione del materiale probatorio rispetto a quella del giudice di merito
non sussistono i presupposti per qualificare il rapporto come agenzia in mancanza di elementi obiettivi che ne integrino i caratteri tipici
la contestazione sull'inefficacia del contratto per preteso recesso non è accolta perché dipendente da una ricostruzione fattuale esclusa dai giudici di merito
l'oggetto del contratto non è nullo quando il contenuto dell'accordo risulta determinato dagli elementi risultanti dagli atti e dall'accertamento di fatto del giudice
la censura è inammissibile quando non indica con precisione la domanda proposta e le conseguenze giuridiche che il giudice avrebbe dovuto trarne
il rilievo della nullità o di altre conseguenze giuridiche richiede una censura specifica e non generica
la responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente il solo fatto che la tesi di parte sia poi ritenuta infondata
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e delle condotte delle parti, attività riservata al giudice di merito.
- La qualificazione del rapporto contrattuale deve fondarsi sui suoi elementi oggettivi e sulla ricostruzione accertata dai giudici di merito; non è consentito ricondurre il rapporto a un tipo negoziale tipico in assenza di riscontri fattuali coerenti con i suoi requisiti essenziali.
- La nullità per indeterminatezza dell'oggetto non sussiste quando il contenuto della prestazione risulti determinabile dagli elementi contrattuali e dagli atti del rapporto, secondo l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
- Una censura relativa all'eccessiva onerosità o ad altra conseguenza giuridica è inammissibile se formulata in modo generico e priva dell'indicazione della domanda e delle specifiche conseguenze che si assumono dovute.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la sola soccombenza della parte che abbia sostenuto una tesi giuridica poi disattesa.
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