Cassazione Penale, Ordinanza n. 26939/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi per tentata estorsione e calunnia. Sul capo relativo alla tentata estorsione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta doveva essere letta come finalizzata a impedire alla presunta persona offesa di commettere ai suoi danni un'appropriazione indebita, con conseguente riconduzione, al più, alla diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non di estorsione. Sul capo relativo alla calunnia ha dedotto violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione, assumendo che il reato fosse già estinto alla data della decisione di appello, in quanto il termine prescrizionale sarebbe maturato il 6 agosto 2025, prima della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a contestare la ricostruzione motivazionale e la valutazione del compendio probatorio, profili non deducibili in cassazione se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano correttamente ricostruito i fatti e l'elemento soggettivo del delitto di tentata estorsione, escludendo la diversa qualificazione invocata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché il ricorrente non aveva considerato la sospensione della prescrizione prevista dalla legge cd. Orlando, applicata dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, entro il limite massimo di un anno e sei mesi; di conseguenza, la prescrizione del reato di calunnia non era maturata né al momento della decisione d'appello né alla data della sentenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
I motivi fondati su violazione di legge devono essere specifici; non è consentito trasformarli in censure di merito sulla ricostruzione dei fatti o sulla persuasività della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
In cassazione è deducibile solo la mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali, non una diversa lettura delle prove.
La condotta è stata ricostruita come tentativo del delitto di estorsione.
La Corte richiama la corretta sussunzione della condotta nel paradigma dell'estorsione tentata.
La diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stata esclusa perché incompatibile con l'elemento soggettivo e la dinamica del fatto ricostruiti dai giudici di merito.
La prescrizione è stata esclusa alla luce della sospensione applicabile al caso concreto.
Non è stata ravvisata una causa di immediata declaratoria di estinzione del reato, poiché la prescrizione non era maturata.
La sospensione della prescrizione si applica dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
Il termine per il deposito della sentenza di condanna di primo grado rileva quale dies a quo per il calcolo della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Orlando.
Per il reato di calunnia il termine di prescrizione non era maturato né alla data della sentenza di appello né alla data della decisione di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito, della attendibilità delle prove o della maggiore persuasività di una diversa ricostruzione fattuale, salvo i limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi.
- Quando i giudici di merito hanno motivato in modo coerente la sussunzione del fatto nel delitto di tentata estorsione, la difesa non può ottenere in cassazione la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante una mera lettura alternativa dell'elemento soggettivo o della vicenda concreta.
- Ai fini della prescrizione, occorre considerare anche la sospensione introdotta dalla legge cd. Orlando, che opera nel periodo compreso tra il termine per il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
- La deduzione della prescrizione deve essere verificata tenendo conto del tempus commissi delicti e di tutti i periodi di sospensione legalmente rilevanti; se il termine non è maturato, non sussiste il dovere di declaratoria immediata di estinzione ex art. 129 c.p.p.
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