Cassazione Civile, Ordinanza n. 03380/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La parte ricorrente aveva promosso opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. contro il pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione su un conto corrente cointestato con il convivente debitore esecutato, presso una banca terza pignorata. Il Tribunale, dopo avere inizialmente gestito il fascicolo e fissato udienza, aveva poi dichiarato il proprio difetto di competenza funzionale in favore del giudice dell'esecuzione, condannando l'opponente alle spese. Con l'unico motivo di regolamento la ricorrente sosteneva che la ripartizione interna del lavoro tra sezioni del medesimo ufficio non incide sulla competenza, che la cancelleria aveva assegnato la causa alla sezione competente e che il giudice, nelle prime fasi, aveva svolto attività tipiche del giudice dell'esecuzione; chiedeva quindi l'annullamento della decisione sulla pretesa incompetenza e della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non costituisse una vera decisione sulla competenza, ma un atto di mera organizzazione interna dell'ufficio giudiziario, relativo all'assegnazione del procedimento al giudice dell'esecuzione. Ha quindi dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha inoltre rilevato che l'erronea condanna alle spese, se irritualmente disposta, potrà essere contestata nel procedimento instaurato davanti al giudice dell'esecuzione. È stato infine posto a carico della ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione di terzo nell'esecuzione forzata, che nel caso concreto era stata proposta avverso il pignoramento presso terzi.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
richiamato per evidenziare la peculiarità di un precedente non sovrapponibile, relativo all'inesperibilità del regolamento di competenza contro la decisione del giudice di pace.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La ripartizione degli affari tra sezioni o articolazioni interne di uno stesso ufficio giudiziario non integra una questione di competenza; il regolamento di competenza è quindi inammissibile se diretto contro un atto che attiene solo all'assegnazione interna del procedimento.
- Perché operi il principio dell'apparenza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, il provvedimento deve comunque provenire da un organo investito di una frazione del potere giurisdizionale rilevante; non basta che il giudice abbia utilizzato formule o compiuto attività processuali incompatibili con la successiva ricostruzione dell'ufficio.
- L'omissione dell'inoltro della controversia al capo dell'ufficio per la corretta assegnazione interna non trasforma la questione in una decisione sulla competenza e non consente di proporre regolamento di competenza.
- Le questioni relative alla condanna alle spese eventualmente disposta in modo irrituale restano deducibili nel giudizio dinanzi al giudice che dovrà trattare correttamente la controversia, senza che ciò renda ammissibile il regolamento di competenza.
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