Cassazione Penale, Ordinanza n. 16830/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in precedenza all'imputato. La difesa ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione di norme penali; con il secondo ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In sostanza, la censura mirava a contestare la revoca del beneficio e a sostenere l'esistenza di una preclusione processuale o di un vizio motivazionale ostativo al provvedimento del giudice dell'esecuzione. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che il vizio di motivazione non emergeva dal provvedimento impugnato e che le tesi difensive erano incompatibili con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, inclusa la recente pronuncia delle Sezioni Unite sulla non operatività della preclusione quando la causa ostativa non sia stata devoluta al giudice di appello o, a maggior ragione, gli sia ignota.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello, ritenendo legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione poiché la causa ostativa alla concessione del beneficio per la terza volta era rimasta ignota ai giudici di merito e non risultava preclusa la successiva revoca.
Norme richiamate
richiamato implicitamente nel riferimento alla sospensione condizionale della pena e alla sua concessione per la terza volta; la Corte valorizza il dato normativo ostativo alla reiterazione del beneficio.
norma di riferimento per la revoca della sospensione condizionale della pena, applicata dal giudice dell'esecuzione in presenza della causa ostativa sopravvenuta o non considerata.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta dal giudice dell'esecuzione quando emerga una causa ostativa che impediva originariamente la concessione del beneficio, anche se tale causa non era nota ai giudici di merito che avevano pronunciato in precedenza.
- Non opera alcuna preclusione alla revoca del beneficio se la causa ostativa non era stata devoluta al giudice di appello; a fortiori, la preclusione non opera quando la causa ostativa era del tutto ignota al giudice di appello.
- Un motivo di ricorso per cassazione che prospetti un vizio di motivazione deve confrontarsi con il contenuto effettivo del provvedimento impugnato; se il vizio non è desumibile dal testo dell'ordinanza, la censura è manifestamente infondata.
- La deduzione di interpretazioni ermeneutiche in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità non consente l'accoglimento del ricorso e può determinarne la declaratoria di inammissibilità.
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