Cassazione Civile, Ordinanza n. 21860/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Il ricorrente aveva stipulato con la società resistente un contratto per servizi di telefonia fissa e ADSL. Dopo l’attivazione della linea, la società aveva interrotto senza preavviso il servizio telefonico per 66 giorni, riattivandolo solo dopo solleciti e diffide. In primo grado era stato riconosciuto l’inadempimento, un indennizzo contrattuale e un danno liquidato equitativamente, ma era stata rigettata la domanda di danno esistenziale. In appello la società aveva ottenuto una forte riduzione della condanna, con riconoscimento del solo indennizzo e negazione del risarcimento ulteriore; era stato inoltre rigettato l’appello incidentale sul danno esistenziale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) la novità e inammissibilità delle difese della società in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nonché la nullità derivata e la violazione dei principi di domanda e non contestazione; 2) il difetto di legittimazione e di jus postulandi dell’appellante, oltre alla pretesa illegittimità della revoca di un termine ex art. 182 c.p.c.; 3) l’erronea esclusione del danno patrimoniale, sostenendo che, accertato l’inadempimento, il giudice avrebbe dovuto liquidare il danno anche equitativamente; 4) l’erroneo rigetto del danno esistenziale, deducendo che il disservizio aveva inciso su diritti costituzionalmente protetti e che la prova era stata fornita tramite testimoni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le contestazioni della società in appello fossero mere difese e non eccezioni nuove, quindi ammissibili; ha considerato valida la procura e corretto l’annullamento dell’ordine di sanatoria ex art. 182 c.p.c., perché la procura esisteva già ed era stata solo non rinvenuta nel fascicolo; ha confermato che il danno patrimoniale non era stato provato, sicché la liquidazione equitativa era preclusa; ha infine reputato inammissibile il motivo sul danno esistenziale, perché la valutazione del giudice di merito sulla genericità e insufficienza della prova è insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il divieto di domande nuove e nuove eccezioni in appello non riguarda le mere difese, cioè la contestazione dei fatti costitutivi allegati dalla controparte
la dedotta nullità derivata è esclusa se l’atto presupposto non è nullo, perché conteneva mere difese ammissibili
non vi è violazione del principio di domanda quando il giudice qualifica le allegazioni della parte come mere difese
non sussiste ultrapetizione se il giudice si limita a qualificare giuridicamente le difese e a decidere entro i limiti della domanda
la decisione non viola il principio di non contestazione quando il giudice valuta le contestazioni già ritualmente svolte
la legittimazione processuale è stata riconosciuta in base alla procura esistente e prodotta in atti
la rappresentanza processuale era validamente conferita dal documento notarile prodotto
il termine per la regolarizzazione opera per sanare un vizio della procura esistente; non per rimediare al mero mancato rinvenimento materiale di un atto già validamente prodotto
la censura sulla lealtà processuale è stata ritenuta generica e comunque assorbita
la presunzione di responsabilità del debitore non esonera il creditore dalla prova del danno e del nesso causale rispetto all’inadempimento
la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno è provato nella sua esistenza, restando incerto il solo ammontare
la liquidazione del danno extracontrattuale segue la stessa regola di sussidiarietà della liquidazione equitativa
il danno non patrimoniale è risarcibile solo se serio, grave e provato
richiamo utilizzato per censurare il diniego del danno, ma la Corte ribadisce che senza prova del pregiudizio non si può liquidare
la diligenza qualificata del debitore non elimina l’onere del danneggiato di provare il pregiudizio subito
l’indennizzo contrattuale è ricondotto a clausola penale o liquidazione forfettaria del danno da interruzione del servizio
richiamato solo nella pretesa di lite temeraria, non accolto
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata rilevata una carenza di specificità/autosufficienza nella censura sulla nullità delle note conclusive
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 27 delle Condizioni Generali di Abbonamento
fonte dell’indennizzo contrattuale per il disservizio
art. 4 della Carta dei Servizi
fonte dell’indennizzo contrattuale per il disservizio
Massime di principio
- In appello sono precluse le nuove eccezioni in senso stretto, ma restano sempre ammissibili le mere difese, cioè la semplice contestazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda avversaria.
- La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancanza di prova dell’esistenza del danno: essa opera solo quando il danno sia provato nell’an e resti incerto il quantum.
- Nel rapporto contrattuale, l’art. 1218 c.c. agevola la prova dell’inadempimento da parte del creditore, ma non lo esonera dall’onere di provare il danno ulteriore e il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio.
- Il danno non patrimoniale richiede una lesione seria e grave di interessi costituzionalmente protetti; non sono risarcibili meri disagi, fastidi o allegazioni generiche prive di adeguata prova.
- La validità della rappresentanza processuale va apprezzata sulla base dell’esistenza sostanziale della procura: se il documento è già stato validamente prodotto ma non rinvenuto nel fascicolo, non si è in presenza di un vizio sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c., bensì di un mero problema di riproduzione del documento.
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