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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21860/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Il ricorrente aveva stipulato con la società resistente un contratto per servizi di telefonia fissa e ADSL. Dopo l’attivazione della linea, la società aveva interrotto senza preavviso il servizio telefonico per 66 giorni, riattivandolo solo dopo solleciti e diffide. In primo grado era stato riconosciuto l’inadempimento, un indennizzo contrattuale e un danno liquidato equitativamente, ma era stata rigettata la domanda di danno esistenziale. In appello la società aveva ottenuto una forte riduzione della condanna, con riconoscimento del solo indennizzo e negazione del risarcimento ulteriore; era stato inoltre rigettato l’appello incidentale sul danno esistenziale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) la novità e inammissibilità delle difese della società in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nonché la nullità derivata e la violazione dei principi di domanda e non contestazione; 2) il difetto di legittimazione e di jus postulandi dell’appellante, oltre alla pretesa illegittimità della revoca di un termine ex art. 182 c.p.c.; 3) l’erronea esclusione del danno patrimoniale, sostenendo che, accertato l’inadempimento, il giudice avrebbe dovuto liquidare il danno anche equitativamente; 4) l’erroneo rigetto del danno esistenziale, deducendo che il disservizio aveva inciso su diritti costituzionalmente protetti e che la prova era stata fornita tramite testimoni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le contestazioni della società in appello fossero mere difese e non eccezioni nuove, quindi ammissibili; ha considerato valida la procura e corretto l’annullamento dell’ordine di sanatoria ex art. 182 c.p.c., perché la procura esisteva già ed era stata solo non rinvenuta nel fascicolo; ha confermato che il danno patrimoniale non era stato provato, sicché la liquidazione equitativa era preclusa; ha infine reputato inammissibile il motivo sul danno esistenziale, perché la valutazione del giudice di merito sulla genericità e insufficienza della prova è insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di domande nuove e nuove eccezioni in appello non riguarda le mere difese, cioè la contestazione dei fatti costitutivi allegati dalla controparte

  • art. 159 c.p.c.

    la dedotta nullità derivata è esclusa se l’atto presupposto non è nullo, perché conteneva mere difese ammissibili

  • art. 99 c.p.c.

    non vi è violazione del principio di domanda quando il giudice qualifica le allegazioni della parte come mere difese

  • art. 112 c.p.c.

    non sussiste ultrapetizione se il giudice si limita a qualificare giuridicamente le difese e a decidere entro i limiti della domanda

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione non viola il principio di non contestazione quando il giudice valuta le contestazioni già ritualmente svolte

  • art. 75 c.p.c.

    la legittimazione processuale è stata riconosciuta in base alla procura esistente e prodotta in atti

  • art. 77 c.p.c.

    la rappresentanza processuale era validamente conferita dal documento notarile prodotto

  • art. 182 c.p.c.

    il termine per la regolarizzazione opera per sanare un vizio della procura esistente; non per rimediare al mero mancato rinvenimento materiale di un atto già validamente prodotto

  • art. 88 c.p.c.

    la censura sulla lealtà processuale è stata ritenuta generica e comunque assorbita

  • art. 1218 c.c.

    la presunzione di responsabilità del debitore non esonera il creditore dalla prova del danno e del nesso causale rispetto all’inadempimento

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno è provato nella sua esistenza, restando incerto il solo ammontare

  • art. 2056 c.c.

    la liquidazione del danno extracontrattuale segue la stessa regola di sussidiarietà della liquidazione equitativa

  • art. 2059 c.c.

    il danno non patrimoniale è risarcibile solo se serio, grave e provato

  • art. 1375 c.c.

    richiamo utilizzato per censurare il diniego del danno, ma la Corte ribadisce che senza prova del pregiudizio non si può liquidare

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la diligenza qualificata del debitore non elimina l’onere del danneggiato di provare il pregiudizio subito

  • art. 1382 c.c.

    l’indennizzo contrattuale è ricondotto a clausola penale o liquidazione forfettaria del danno da interruzione del servizio

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato solo nella pretesa di lite temeraria, non accolto

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata rilevata una carenza di specificità/autosufficienza nella censura sulla nullità delle note conclusive

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato

  • art. 27 delle Condizioni Generali di Abbonamento

    fonte dell’indennizzo contrattuale per il disservizio

  • art. 4 della Carta dei Servizi

    fonte dell’indennizzo contrattuale per il disservizio

Massime di principio

  • In appello sono precluse le nuove eccezioni in senso stretto, ma restano sempre ammissibili le mere difese, cioè la semplice contestazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda avversaria.
  • La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancanza di prova dell’esistenza del danno: essa opera solo quando il danno sia provato nell’an e resti incerto il quantum.
  • Nel rapporto contrattuale, l’art. 1218 c.c. agevola la prova dell’inadempimento da parte del creditore, ma non lo esonera dall’onere di provare il danno ulteriore e il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio.
  • Il danno non patrimoniale richiede una lesione seria e grave di interessi costituzionalmente protetti; non sono risarcibili meri disagi, fastidi o allegazioni generiche prive di adeguata prova.
  • La validità della rappresentanza processuale va apprezzata sulla base dell’esistenza sostanziale della procura: se il documento è già stato validamente prodotto ma non rinvenuto nel fascicolo, non si è in presenza di un vizio sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c., bensì di un mero problema di riproduzione del documento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimentoMoraConto corrente
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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