Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31676/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il dipendente, assunto nell'area lavori pubblici dell'ente, aveva chiesto in giudizio il pagamento di un residuo compenso incentivante per attività svolte tra il 2003 e il 2014, asseritamente maturato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 per una pluralità di incarichi connessi alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche. Il tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo un residuo credito dopo alcuni pagamenti parziali. La corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo che gli interventi contestati fossero veri e propri lavori pubblici, caratterizzati da progetto esecutivo e collaudo, e dunque idonei a fondare l'incentivo. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 109/1994 e dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che l'incentivo spetti solo per appalti di opere o lavori e non per appalti di servizi; secondo la ricorrente, le prestazioni eseguite rientravano in realtà nei servizi e non nei lavori. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto, in sostanza, a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito e a sollecitare un nuovo giudizio di fatto sulla natura degli interventi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente pubblico. Ha ritenuto che la censura, formalmente qualificata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento in fatto della corte territoriale sulla natura degli interventi eseguiti, già qualificati come appalti di lavori e non di servizi sulla base della documentazione in atti. La decisione impugnata è stata inoltre ritenuta conforme all'orientamento consolidato secondo cui il compenso incentivante previsto per il personale degli uffici tecnici pubblici spetta solo per attività di progettazione riferite a opere o lavori pubblici, in presenza di un'effettiva utilità per l'amministrazione e di un'attività propedeutica alla realizzazione dell'opera. L'ente ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre agli accessori e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 legge n. 109 del 1994

    L'incentivo tecnico è riconoscibile, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione pubblica, solo per attività di progettazione riferite a opere o lavori pubblici, e non per mere prestazioni di servizi o forniture.

  • art. 92 d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato come norma parallela a conferma del limite oggettivo dell'incentivo ai lavori o alle opere, non estensibile agli appalti di servizi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando si contesti l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece si contesta la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, la doglianza non è sussumibile in tale vizio.

  • art. 6 legge n. 127 del 1997

    Il regolamento dell'amministrazione concorre a disciplinare i presupposti applicativi dell'incentivo tecnico.

  • art. 2 legge n. 109 del 1994

    L'ambito dei lavori pubblici comprende attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, con esclusione delle attività rientranti nella disciplina dei servizi.

  • art. 176 d.P.R. n. 207/2010

    Richiamato nel fatto quale disciplina degli appalti di somma urgenza, ma la sua menzione non ha mutato la qualificazione in concreto degli interventi come lavori pubblici.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il compenso incentivante previsto per il personale tecnico della pubblica amministrazione spetta solo quando l'attività sia effettivamente riferibile a un'opera o a un lavoro pubblico, con una concreta utilità per l'amministrazione e con funzione propedeutica alla realizzazione dell'opera.
  • Non è sufficiente la qualificazione formale data negli atti: occorre verificare in concreto se l'intervento comporti una modificazione della realtà fisica preesistente, con caratteristiche di lavoro pubblico, oppure se consista in una mera prestazione continuativa di servizi.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, miri a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e una nuova ricostruzione del fatto già accertato dal giudice di merito.
  • Per distinguere lavori e servizi rileva l'esistenza di un quid novi, cioè di un'attività essenziale di modificazione fisica del bene mediante utilizzazione o installazione di materiali non meramente accessori o inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.
  • L'incentivo tecnico è norma eccezionale e di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi espressamente previsti dalla disciplina dei lavori pubblici.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.