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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15912/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione della controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti. È stato altresì precisato che non vi era luogo a provvedere sulla cancellazione dell'eventuale trascrizione della domanda, in mancanza di specifica istanza.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Gli interessati avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva parzialmente accolto un'azione revocatoria ordinaria proposta nei loro confronti da due istituti di credito. Nel corso del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso prima nei confronti di uno dei creditori e dei soggetti da esso rappresentati volontariamente, poi nei confronti dell'altro creditore. La parte resistente ha aderito alla rinuncia. La questione decisa dalla Corte non ha quindi riguardato il merito della revocatoria, ma gli effetti processuali della rinuncia al ricorso e la regolazione delle spese, con il rilievo che non vi era istanza per la cancellazione dell'eventuale trascrizione della domanda.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato solo come titolo dell'azione revocatoria ordinaria già decisa nei gradi di merito; non oggetto di statuizione di merito in sede di legittimità

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di rinuncia totale al ricorso, la Corte non deve pronunciarsi sul merito della controversia originaria.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando risulta concordemente richiesta dalle parti.
  • La cancellazione dell'eventuale trascrizione della domanda non può essere disposta d'ufficio, in mancanza di specifica istanza di parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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