Cassazione Penale, Sentenza n. 03817/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
TRONGONE ha proposto istanza ex art. 671 cod. proc. pen. per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra due sentenze: 1) sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 28/10/2016 (irrevocabile 04/11/2018) per concorso in tentata estorsione aggravata e continuata, commessa dal 6 all'8 agosto 2015; 2) sentenza del Tribunale di Napoli del 23/05/2018 (irrevocabile 06/12/2021) per partecipazione all'associazione camorristica e altri delitti commessi da settembre 2009 in avanti. Il ricorrente sosteneva che la sentenza sull'associazione aveva utilizzato elementi derivanti dalla sentenza sull'estorsione e che l'attività estorsiva era riconducibile al gruppo di cui TRONGONE era esponente, implicando una unicità del disegno criminoso e pertanto la continuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione. Il giudice ha ritenuto che non risultino elementi idonei a dimostrare che la tentata estorsione del 2015 fosse prevista con la necessaria specificità ab origine al momento di costituzione del vincolo associativo (2009). La decisione si fonda sui principi di giurisprudenza di legittimità secondo cui la continuazione richiede un'unica ideazione unitaria e specifica dei reati sin dall'inizio; la strumentalità del reato fine rispetto all'associazione non è di per sé sufficiente. La Corte ha inoltre rilevato la mancata novità dell'istanza, già respinta dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 14/04/2022. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
norma che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto l'istanza infondata per mancanza dei presupposti di continuità
riferimento alla fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa; la giurisprudenza citata richiede che i reati fine siano programmati ab origine perché possano concorrere in continuazione con tale reato associativo
richiamato il principio del capoverso relativo all'unicità del disegno criminoso: per riconoscere la continuazione occorre che i vari reati siano avvinti ab origine da un progetto unitario e specifico
norma che prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
richiamata in relazione alla valutazione della colpa che giustifica la condanna alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reato associativo e reati fine occorre dimostrare che i reati fine erano programmati specificamente sin dall'ingresso nel sodalizio, non basta la mera strumentalità o abitualità delle condotte
- Il riferimento cronologico rilevante è il momento di ideazione e deliberazione del primo reato: nei reati permanenti o continuativi non rileva la sola persistenza temporale per collegare fatti successivi a un progetto originario
- La valutazione della continuità è sostanzialmente di merito e non può essere sostituita in Cassazione con una nuova valutazione probatoria salvo vizio diritto; censure meramente critiche sulla motivazione del giudice di merito sono inammissibili
- Una precedente decisione negativa sulla stessa istanza può determinare l'inammissibilità per difetto di novità
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse spese processuali e possibile sanzione a favore della Cassa delle ammende se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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