Cassazione Civile, Ordinanza n. 13640/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni docenti di religione cattolica, impiegati nella scuola pubblica con una lunga successione di contratti a tempo determinato, hanno convenuto il Ministero chiedendo la declaratoria del diritto all’assunzione a tempo indeterminato oppure, in subordine, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti. Il Tribunale aveva riconosciuto solo il risarcimento, liquidato secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010, e aveva respinto la domanda di stabilizzazione. La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame ministeriale, ritenendo che la disciplina speciale della L. 186/2003 fosse compatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro della direttiva 1999/70/CE, in quanto la quota del 30% di posti coperti con contratti annuali risponderebbe a esigenze oggettive di flessibilità connesse all’organico di fatto e alla natura della materia. Con il primo motivo di ricorso per cassazione i docenti hanno denunciato la violazione della normativa nazionale e unionale, sostenendo che i contratti annuali riguardavano posti stabili dell’organico di diritto e che, dunque, la reiterazione oltre tre annualità senza concorso triennale integrava abuso; con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., contestando l’affermazione della Corte d’appello circa la mancanza di prova sulla riconducibilità degli incarichi alla quota del 70% dell’organico di diritto e sostenendo che spettasse all’amministrazione dimostrare che ciascun posto rientrasse nella quota del 30%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello non avesse fatto corretta applicazione del principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel regime speciale dei docenti di religione cattolica l’abuso della contrattazione a termine si configura quando vi siano rapporti annuali reiterati per più di tre annualità scolastiche, in assenza del concorso triennale, oppure utilizzazione discontinua ma complessivamente superiore a tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010, senza trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3; art. 3, comma 10
La disciplina speciale dei docenti di religione cattolica va letta nel senso che la reiterazione dei contratti a termine non è automaticamente lecita: se supera le tre annualità scolastiche senza concorso triennale, integra abuso e fa sorgere il diritto al risarcimento, ma non alla stabilizzazione.
Direttiva 1999/70/CE
accordo quadro allegato, clausola n. 5
La clausola antiabuso impone che i contratti a termine rispondano a esigenze temporanee; una successione senza limiti di durata o di numero, riferita a esigenze durevoli e permanenti, non è giustificabile da ragioni obiettive.
È richiamato come parametro nazionale di disciplina della durata massima dei rapporti a termine, evocato dai ricorrenti a sostegno dell’illegittimità della reiterazione oltre i limiti consentiti.
Costituisce il parametro di liquidazione del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, applicabile anche al settore in esame come danno c.d. eurounitario.
È menzionato come norma succedanea che riproduce il parametro di tutela risarcitoria già previsto dall’art. 32, comma 5, L. 183/2010.
È invocato sul riparto dell’onere probatorio in ordine alla collocazione dei posti nella quota del 30% o del 70% dell’organico.
È invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte d’appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
art. 267 TFUE
È richiamato dai ricorrenti per ribadire che l’interpretazione del diritto dell’Unione spetta alla Corte di giustizia e che il giudice nazionale deve interpretare la normativa interna in modo conforme al diritto unionale.
Massime di principio
- Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali a termine oltre tre annualità scolastiche, in assenza del concorso triennale previsto dalla legge, integra abuso della contrattazione a termine.
- L’abuso della contrattazione a termine in questo settore non comporta la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, ma il diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i criteri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010.
- La valutazione della legittimità della reiterazione dei contratti deve essere compiuta alla luce della funzione temporanea o permanente delle esigenze organizzative: non è sufficiente invocare genericamente la flessibilità del servizio se i rapporti coprono posti stabilmente funzionanti.
- Quando il giudice di merito omette di applicare il principio secondo cui l’assenza del concorso triennale e la durata ultra-triennale dei rapporti annuali integrano abuso, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
- Nel contesto della ripartizione dell’onere probatorio, la parte che invochi la legittimità della reiterazione deve allegare e provare gli elementi idonei a dimostrare la riconducibilità dei posti occupati alla quota organizzativa rilevante per escludere l’abuso.
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