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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16829/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata prevista dall'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, in presenza del requisito dell'invalidità non inferiore all'80%, del requisito anagrafico e di quello contributivo. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla prestazione, ma ne aveva posticipato la decorrenza di dodici mesi dalla domanda amministrativa del 27 marzo 2015, in applicazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione dell'art. 12 cit., sostenendo che la posticipazione dovesse decorrere non dalla domanda amministrativa, ma dalla data di accertamento della condizione di invalidità, quale presupposto del trattamento. L'INPS ha resistito sostenendo la correttezza della decorrenza fissata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la sentenza d'appello nella parte in cui aveva fatto decorrere il differimento del trattamento dalla domanda amministrativa anziché dal momento in cui risultavano maturati tutti i requisiti di legge per la pensione. La Corte ha chiarito che la domanda ha funzione di impulso procedimentale e di verifica dei requisiti, ma non sposta di per sé il momento di maturazione sostanziale del diritto alla pensione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione, enunciando il principio secondo cui la posticipazione ex art. 12 d.l. n. 78/2010 deve essere calcolata con riferimento alla decorrenza ordinaria della pensione di vecchiaia ex art. 6 l. n. 155/1981.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    Non istituisce una pensione diretta di invalidità, ma prevede una deroga ai nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, giustificata dalla situazione di invalidità.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. con l. n. 122/2010

    La posticipazione della decorrenza del trattamento pensionistico va applicata, ma deve essere coordinata con la decorrenza ordinaria della pensione di vecchiaia e non con la mera data della domanda amministrativa.

  • art. 6, l. n. 155/1981

    La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, salvo mancanza dei requisiti di anzianità assicurativa e contributiva o specifica istanza dell'assicurato di posticipazione.

  • art. 18, d.P.R. n. 488/1968

    È richiamato come disciplina previgente, che faceva decorrere il diritto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Disposizione procedurale relativa al deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi non è una prestazione autonoma di invalidità, ma una deroga ai requisiti ordinari di accesso alla pensione di vecchiaia.
  • La domanda amministrativa di pensione non coincide con il momento di maturazione del diritto, avendo funzione meramente procedimentale di impulso e di verifica dei requisiti.
  • La posticipazione della decorrenza pensionistica va calcolata prendendo a riferimento la decorrenza ordinaria della pensione di vecchiaia, ossia il momento in cui si perfezionano tutti i requisiti di legge, salvo diversa e specifica volontà dell'assicurato.
  • Laddove la disciplina vigente non preveda la decorrenza dalla domanda, il giudice non può attribuire alla domanda stessa un effetto sostanziale di differimento del diritto alla prestazione.

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