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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22039/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (09/02/2022) che, in parziale riforma del Tribunale, ha dichiarato la loro responsabilità per estorsione aggravata (capo A, imputati Anouar, Abderrazak e Gabriele), lesioni aggravate (capo B, Anouar e Gabriele) e tentata estorsione (capo D, Chillino). Le censure sono basate su: presunto travisamento delle dichiarazioni della persona offesa (El Aslani), assenza di intento di profitto/concorrente illegittimo (richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o tentata violenza privata/art. 610 c.p.), contestazione dell'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis o relativo aggravante), vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, e per Abderrazak anche tardività del deposito del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione essenziale: i giudici di merito hanno adeguatamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (corroborate da certificazioni mediche, accertamenti di P.G., chiamate al 112 e intercettazioni), e la valutazione di credibilità è questione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni. La Corte ha confermato la corretta qualificazione dei fatti come estorsione (esclusa la riconducibilità all'esercizio delle proprie ragioni) e la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" sulla base delle modalità intimidatorie, plateali e del clima di assoggettamento creato. È stata altresì ritenuta legittima la valutazione della recidiva e del rigetto delle attenuanti generiche. Inoltre, il ricorso di Abderrazak è stato anche dichiarato tardivo (depositato oltre i termini). Di conseguenza i ricorrenti ottengono il rigetto/inammissibilità dei ricorsi e resta confermato l'esito di merito.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi (violenza/minaccia finalizzata a un profitto ingiusto) sulla base delle aggressioni e dell'allontanamento della vittima dal mercato

  • art. 393 c.p.

    Delitto di violenza privata; la Corte ha escluso tale qualificazione ritenendo che mancasse una pretesa ragionevolmente tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria, distinguendola dall'estorsione

  • art. 610 c.p.

    Minaccia e violenza privata verso le persone; i ricorrenti avevano chiesto rideterminazioni/riqualificazioni in questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto non configurabile alla luce del contesto probatorio e della finalità estorsiva

  • art. 416-bis c.p. (e art. 7 D.L. 13/05/1991 conv. L. 203/1991)

    Aggravante del "metodo mafioso"; la Corte ha confermato che è sufficiente che l'agente abbia evocato/istillato nella vittima la percezione di agire come "mafioso" o per conto di tale organizzazione, anche senza prova dell'esistenza di un'associazione effettiva

  • art. 513-bis c.p.

    Norma richiamata nelle censure difensive come possibile diversa qualificazione; la Corte non ha ritenuto applicabile tale riqualificazione rispetto alla ricostruzione dell'applicazione dell'art. 629

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa dei magistrati di merito motivata sulla biografia criminale del condannato e sulla gravità delle condotte

  • art. 133 c.p.

    Criteri di applicazione delle circostanze; i giudici di merito hanno richiamato parametri adeguati per escludere le attenuanti generiche

  • art. 114 c.p.

    Norma richiamata in merito al riconoscimento di attenuanti/recidiva in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio a carico di Abderrazak; la Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante in prevalenza rispetto alle aggravanti

  • art. 533 c.p.p.

    "oltre ogni ragionevole dubbio"

    Parametro descrittivo del grado di certezza richiesto per la condanna; la Corte ha chiarito che la valutazione dei giudici di merito ha superato il dubbio ragionevole con argomentazione logica e prove corroboranti

  • art. 606 c.p.p.

    Motivi di ricorso per cassazione (lett. c, e, o ecc. citati); la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per le ragioni indicate, inclusa la tardività di uno dei ricorsi

  • art. 273 e profili cautelari (richiami giurisprudenziali e Corte Cost.)

    Richiamato il principio secondo cui le pronunce cautelari non vincolano il giudice di merito nel processo principale; il giudizio cautelare è incidente e non impedisce valutazioni diverse nel dibattimento

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice di merito verifica e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto, e se sono corroborate da altri elementi (medicali, accertamenti di polizia, intercettazioni, chiamate d'emergenza).
  • La distinzione tra estorsione (art. 629) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) si basa sulla sussistenza di una pretesa che sia, in astratto, ragionevolmente tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria: se manca tale presupposto l'azione è estorsiva.
  • L'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" può essere applicata anche se non è provata l'esistenza di un'associazione mafiosa: è sufficiente che la condotta e il contesto inducano nella vittima la percezione che l'agente agisca come o per conto di tali organizzazioni.
  • Le valutazioni di merito (credibilità dei testimoni, scelta tra versioni contrastanti, preferenza di taluni elementi probatori) spettano ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di logica, apoditticità o manifeste contraddizioni.
  • Le pronunce cautelari (es. del Tribunale del riesame) non sono vincolanti per il giudice del merito nel processo principale: il giudizio cautelare ha natura incidentale e prognostica e il giudice di merito può valutare autonomamente le prove acquisite nel dibattimento.
  • I termini di impugnazione vanno rigorosamente rispettati: un ricorso depositato oltre il termine processuale può essere dichiarato inammissibile per tardività.

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