Cassazione Penale, Sentenza n. 12564/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma emessa dalla Corte di Appello, deducendo violazione di legge (artt. 350 e 342, comma 1-bis, c.p.p.) per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni a lui attribuite e riportate sinteticamente nell'annotazione di P.G. del 28/07/2017. Sostiene che tali dichiarazioni non furono verbalizzate né sottoscritte dall'imputato e che furono acquisite tramite una rielaborazione delle forze dell'ordine che non garantiva la trasposizione della libera volontà dell'indagato; pertanto la scelta del rito non avrebbe sanato il vizio e la prova sarebbe stata formatasi senza le garanzie difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice d'appello potesse fare a meno delle dichiarazioni contestate applicando il criterio di resistenza e che non sussistano elementi che facciano ritenere che, in assenza di tali dichiarazioni, l'esito sarebbe stato diverso. Dai documenti di indagine emergeva che Bilardello aveva utilizzato una carta di credito Mastercard intestata a un cittadino australiano per acquisti alberghieri per circa 2.000 euro, operazione contestata dal titolare; tali elementi, non impugnati, sono stati ritenuti idonei a integrare il reato senza che l'imputato avesse fornito prove contrarie (ad es. autorizzazione del titolare). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Rilevata la procedura formale prevista dalla decretazione d'urgenza per il procedimento; la Corte prende atto che si è proceduto nelle forme previste dalla norma
art. 55 d.lgs. 231/2007 (attualmente art. 493-ter cod. pen.)
Norma sostanziale che individua il reato contestato al ricorrente; la sentenza conferma che gli elementi probatori raccolti integrano gli estremi del reato previsto dalla disciplina richiamata
artt. 350 e 342, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norme processuali relative all'inutilizzabilità delle dichiarazioni e alle garanzie di verbalizzazione; la censura del ricorrente riguardava l'applicazione di queste norme, ma la Corte ha ritenuto che, anche escludendo le dichiarazioni contestate, sussistessero altri elementi sufficienti per la condanna (applicazione del criterio di resistenza)
Massime di principio
- Se una prova è contestata per vizi formali (es. mancata verbalizzazione o mancata sottoscrizione), il giudice può tuttavia decidere con il criterio di resistenza: se esistono elementi indipendenti che bastano a fondare la decisione, l'eventuale inutilizzabilità della prova impugnata non modifica l'esito.
- La semplice presenza di vizi nella raccolta di dichiarazioni non basta automaticamente a rendere diversa la decisione: il ricorrente deve dimostrare che l'uso delle dichiarazioni contestate è stato determinante e che, senza di esse, il giudizio si sarebbe risolto in suo favore.
- Quando le dichiarazioni dell'indagato sono riportate in annotazioni di P.G. o rielaborate dalle forze dell'ordine, il problema centrale è verificare se la trasposizione rispetti la volontà libera dell'indagato; in mancanza di prova contraria, le autorità possono ritenere affidabili gli altri elementi di fatto acquisiti con canali ufficiali (es. circuiti bancari).
- In sede di Cassazione l'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata quando il motivo non incide sull'esito della decisione e non solleva questioni rilevanti di diritto suscettibili di modificare la sentenza impugnata.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene: (a) documentare dettagliatamente eventuali vizi procedurali e la loro incidenza sull'esito probatorio; (b) contestare anche gli altri elementi di fatto e la loro valutazione, non limitandosi esclusivamente all'inutilizzabilità di singole dichiarazioni; (c) mostrare in che modo l'assenza della prova impugnata avrebbe determinato una valutazione differente dei fatti.
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