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Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/2009

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato dal Questore a seguito dell’istanza presentata dalla coniuge, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.l. 11/2009, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che l’amministrazione avesse fondato la misura su un unico episodio, ricostruito unilateralmente dalla segnalante, senza dimostrare la reiterazione e la persistenza delle condotte persecutorie, il perdurante e grave stato di ansia o la significativa alterazione delle abitudini di vita. Ha inoltre contestato l’omessa considerazione delle proprie controdeduzioni, delle conversazioni intercorse con la coniuge e di un verbale di intervento della Polizia relativo a una possibile reciprocità di condotte aggressive. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata partecipazione, nonché la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolare notifica del ricorso alla controinteressata, escludendo l’inammissibilità prospettata d’ufficio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di ammonimento è stato annullato. Il TAR ha chiarito che l’ammonimento è una misura amministrativa preventiva e discrezionale, per la quale non occorre la piena prova della responsabilità penale, ma è comunque necessario un quadro indiziario attendibile, acquisito mediante un’istruttoria seria, completa e imparziale, dal quale risultino astrattamente condotte persecutorie riconducibili all’art. 612-bis c.p. La natura preventiva e indiziaria della misura non attenua l’obbligo di motivazione e istruttoria, ma impone all’amministrazione di confrontarsi criticamente con gli elementi forniti da entrambe le parti e non di recepire quasi esclusivamente la versione della segnalante. Nel caso concreto, il provvedimento si fondava sostanzialmente su un unico episodio e non dimostrava condotte reiterate e perduranti, un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità oppure un’alterazione delle abitudini di vita. La Questura non aveva adeguatamente esaminato la diversa ricostruzione offerta dal destinatario, il contesto di crisi coniugale, le conversazioni successive all’episodio e il verbale relativo a una possibile aggressione subita dal ricorrente. Quanto alla partecipazione procedimentale, il TAR ha affermato che l’omissione dell’avviso di avvio è giustificabile soltanto da motivate ragioni di urgenza, puntualmente indicate, connesse al rischio di gravi o irreversibili conseguenze per la segnalante. Non è sufficiente una generica prognosi dell’inutilità dell’apporto partecipativo. Nel caso concreto mancava una specifica motivazione sull’urgenza e sull’impossibilità di attendere le controdeduzioni dell’ammonendo. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38

    L’ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis c.p.

    La misura è preventiva e discrezionale; non richiede la piena prova della responsabilità penale, ma presuppone un quadro indiziario attendibile, acquisito mediante istruttoria seria, completa e imparziale, dal quale risultino astrattamente condotte persecutorie.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione deve costituire elemento essenziale del legittimo esercizio del potere amministrativo e presidio imprescindibile di legalità sostanziale.

    L’ammonimento deve indicare in modo adeguato i fatti e le ragioni della valutazione di pericolosità; la natura cautelare e indiziaria non consente una motivazione apparente o meramente adesiva alla denuncia.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il Questore può decidere se procedere senza indugio oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto.

    La comunicazione di avvio può essere omessa soltanto in presenza di motivate ragioni di urgenza, puntualmente indicate, legate al rischio di gravi o irreversibili conseguenze per la segnalante; non è sufficiente ritenere ex ante inutile la partecipazione.

  • art. 612-bis c.p.

    Condotte reiterate e perduranti nel tempo ... da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ... ovvero ... un fondato timore ... o ... alterare le proprie abitudini di vita.

    Ai fini dell’ammonimento occorre una verifica almeno indiziaria della reiterazione e persistenza delle condotte e della loro astratta idoneità a produrre uno degli eventi tipici previsti dalla fattispecie.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso.

    Il rilievo d’ufficio della possibile inammissibilità impone il contraddittorio; nella fattispecie il deposito tempestivo della prova di notifica alla controinteressata ha escluso il vizio processuale.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 d.l. 11/2009 è una misura amministrativa preventiva e discrezionale che non richiede la piena prova della responsabilità penale, ma presuppone un quadro indiziario attendibile, acquisito mediante un’istruttoria seria, completa e imparziale, idoneo a rendere verosimile l’esistenza di condotte persecutorie.
  • La natura indiziaria e preventiva dell’ammonimento non riduce l’obbligo di istruttoria e motivazione; al contrario, l’amministrazione deve esaminare criticamente la denuncia, le informazioni dei terzi, le controdeduzioni del destinatario e ogni elemento difensivo rilevante, senza fondarsi in modo pressoché esclusivo sulla versione della persona segnalante.
  • Un singolo episodio, non accompagnato da ulteriori elementi concreti, non è sufficiente a giustificare l’ammonimento quando non risultino condotte reiterate e perduranti né l’idoneità delle stesse a determinare un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità o un’alterazione delle abitudini di vita.
  • L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione dell’ammonimento è legittima soltanto se sorretta da specifiche e motivate ragioni di urgenza, collegate al rischio che anche un lieve differimento produca conseguenze gravi o irreversibili per la segnalante; non basta una prognosi astratta di inutilità della partecipazione.
  • Quando l’ammonimento è adottato senza una valutazione concreta della pericolosità e senza indicare le ragioni dell’urgenza, l’amministrazione non può qualificare la misura come sostanzialmente vincolata dalla sola segnalazione, anche se quest’ultima sia accompagnata da dichiarazioni di terzi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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