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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11350/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riqualificato numerosi episodi originariamente contestati come peculato in truffa aggravata (conservando invece la qualificazione di peculato per i capi F5, F6 e F7), aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, ridotto la pena, escluso l'accertamento per alcuni falsi per assorbimento e confermato alcune condanne per peculato. Il ricorrente proponeva sette motivi: (1) errata qualificazione giuridica (peculato vs truffa) e vizio di motivazione; (2) vizio nella commisurazione della pena (domandando il riferimento al minimo edittale dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche); (3) errore nel calcolo dell'aumento per continuazione; (4) errata applicazione della legge per mancata esclusione della recidiva; (5) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; (6) estinzione dei reati per prescrizione se correttamente qualificate le fattispecie; (7) vizio nella confisca dell'immobile asseritamente non di proprietà del ricorrente e carente motivazione circa il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione di peculato per i capi F5, F6 e F7 e congrua la riqualificazione in truffa aggravata per gli altri episodi, richiamando il principio che la distinzione dipende dalle modalità di acquisizione del possesso (peculato se il pubblico ufficiale ha già la disponibilità; truffa se se la procura fraudolentemente). Ha giudicato la motivazione della Corte d'appello esaustiva e priva di vizi manifesti. Sui profili di pena ha ritenuto infondate le doglianze: il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone automaticamente la determinazione della pena sul minimo edittale; gli aumenti per continuazione erano limitati e motivati; la recidiva è stata adeguatamente motivata (anche in considerazione di un precedente specifico per reato contro il patrimonio) e bilanciata con le attenuanti. La censura sulla prescrizione è stata ritenuta inammissibile. Quanto alla confisca, la Corte d'appello ha correttamente escluso l'azione del ricorrente nel lamentare la misura, atteso che Currao non ha fornito la prova documentale della mancata titolarità e del rapporto fra bene e reato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Riferimento al reato di falso ideologico in atto pubblico; la Corte ha ritenuto non procedibile per assorbimento con il falso materiale (art. 476).

  • art. 476 cod. pen.

    Riferimento al falso materiale in atto pubblico; la Corte ha utilizzato il principio di assorbimento tra falsi per escludere duplicazioni di responsabilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone automaticamente la determinazione della pena al minimo edittale.

  • art. 640 cod. pen.

    Riferimento alla truffa; citata nella decisione per distinguere la fattispecie di truffa (artifizi e raggiri) dal peculato.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca; richiamata in relazione alla misura disposta in primo grado e valutata dalla Corte d'appello.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla confisca; utilizzo congiunto con l'art. 240 cod. pen. per il provvedimento di confisca in primo grado.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di disporre il versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per le somme che il ricorrente è stato condannato a versare.

Massime di principio

  • Distinzione peculato vs truffa: va valutata la modalità d'acquisizione del possesso. Se il pubblico ufficiale ha già la disponibilità o il possesso per ragione d'ufficio, si configura peculato; se il denaro o il bene viene ottenuto mediante artifizi o raggiri, la fattispecie è truffa (anche se l'agente è pubblico ufficiale).
  • Le attenuanti generiche possono essere riconosciute senza che ciò imponga automaticamente la riduzione al minimo edittale: la commisurazione della pena resta discrezionale e deve essere motivata in rapporto alla gravità e alle circostanze del caso.
  • La recidiva può essere esclusa o attenuata dal giudice ma occorre una motivazione specifica e circostanziata; la presenza di precedenti recenti e la natura offensiva della condotta possono giustificare il mantenimento della recidiva.
  • Sul tema della continuazione, gli incrementi di pena devono essere calcolati e motivati; aumenti contenuti possono essere comunque legittimi in relazione alla gravità dei reati cumulatI.
  • Sulle questioni di prescrizione e riqualificazione: le deduzioni generiche non sono sufficienti; bisogna dimostrare concretamente i termini processuali e la corretta qualificazione giuridica che porterebbe all'estinzione del reato.
  • In tema di confisca e sequestro, chi contesta la titolarità del bene sottoposto a vincolo deve fornire prove documentali e una relazione che dimostri il rapporto tra bene e reato per ottenere la cessazione del vincolo.
  • La mancanza di artifizi o raggiri nella modalità di appropriazione è un elemento decisivo che può giustificare la qualificazione come peculato piuttosto che come truffa.

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