Cassazione Penale, Sentenza n. 26854/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 14/12/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale relativa alla porzione residua della pena (3 anni, 7 mesi e 28 giorni) inflitta a Bellinato per reati commessi fino al 2009 (truffa, falso, appropriazione indebita, ricettazione, evasione, usura, associazione a delinquere). Il Tribunale aveva motivato il rigetto valorizzando elementi negativi: numerosi precedenti definitivi, revoca dell'autorizzazione al lavoro esterno per violazione delle prescrizioni, recente sanzione disciplinare con rinvio a giudizio penale, attitudine lavorativa ritenuta non affidabile e persistenza di una spinta antisociale che ne limita l'autogestione. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e mancata considerazione di elementi favorevoli quali il parere favorevole dell'amministrazione penitenziaria, il buon comportamento durante la detenzione domiciliare (set.2022-mar.2023) con autorizzazione al lavoro, la remota epoca dei reati e l'archiviazione del procedimento connesso alla revoca del lavoro esterno, nonché la valutazione favorevole del Procuratore generale territoriale su una delle vicende.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente esercitato la discrezionalità valutativa prevista per l'ammissione all'affidamento in prova, osservando l'evoluzione della personalità del condannato dopo il fatto-reato, avendo considerato sia gli elementi positivi che quelli negativi emersi (revoca dell'autorizzazione al lavoro esterno per violazione di prescrizioni, illecito disciplinare con riflessi penali, tendenza a minimizzare le condotte) e motivando in modo coerente la scelta di non ritenere raggiunto un sufficiente processo di emenda utile per una misura alternativa che richiede elevata capacità di autogestione. La sentenza sottolinea che le valutazioni prognostiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa finalizzata alla rieducazione; l'ammissione si fonda su una prognosi favorevole derivante dall'osservazione della personalità e della condotta successiva al reato, e richiede che la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga il pericolo di recidiva
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato come principio limitativo: se il requisito dell'emenda non è riscontrato in misura adeguata, il condannato può eventualmente accedere alla detenzione domiciliare a condizione che sia escluso il pericolo di commissione di nuovi reati; disciplina i limiti e le alternative alla misura dell'affidamento
art. 616, comma 1, primo periodo, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente nel caso di rigetto del ricorso in cassazione
Massime di principio
- La valutazione di ammissibilità all'affidamento in prova è prognostica e rimessa alla discrezionalità del giudice di merito purché adeguatamente motivata; le sue scelte non sono sindacabili in cassazione se fondate su logica e istruttoria
- Il giudice deve considerare la condotta successiva al reato e l'evoluzione della personalità: elementi positivi (buon comportamento, pareri amministrativi favorevoli) contano, ma non neutralizzano automaticamente fattori negativi recenti o significativi
- Revoche di autorizzazioni (es. lavoro esterno) e sanzioni disciplinari, specialmente se recenti o con rilievi penali, hanno forte peso negativo nella prognosi di rieducazione e possono giustificare il diniego dell'affidamento
- La remota epoca dei reati o l'archiviazione di procedimenti connessi non sono di per sé determinanti se emergono segnali attuali che indicano insufficiente processo di emenda
- Un parere favorevole degli organi dell'amministrazione penitenziaria o del Procuratore generale non è vincolante: costituisce un elemento di valutazione che il giudice di merito integra nel più ampio quadro probatorio
- Quando l'emenda non è dimostrata in modo convincente il giudice può preferire misure alternative più 'contenitive' (es. detenzione domiciliare) per un ulteriore periodo di osservazione prima di concedere misure che richiedono elevata autogestione
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