Cassazione Penale, Ordinanza n. 35083/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato responsabilità penale e trattamento sanzionatorio per i reati contestati. I motivi dedotti erano due: violazione di legge e vizio di motivazione. Le doglianze riproponevano sostanzialmente questioni già esaminate in appello e disattese dalla Corte territoriale. In particolare, la difesa contestava l'identificazione dell'autore di due prelievi effettuati presso un istituto di credito, sostenendo la tesi dello scambio di persona e la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori; inoltre censurava la ricostruzione della responsabilità per il terzo indebito prelievo e per il furto in danno di una persona offesa, ritenendo non adeguata la motivazione sulla sequenza temporale degli episodi. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e già confutate con motivazione completa e logica, senza reale confutazione della ratio decidendi. Ha valorizzato l'argomentazione dei giudici di merito, che avevano desunto la certa identificazione dell'imputato dalle immagini di videosorveglianza di ottima qualità relative a due prelievi, escludendo lo scambio di persona, e avevano logicamente fondato la responsabilità anche per il terzo prelievo indebito e per il furto sulla stretta sequenza temporale dei fatti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della contestazione; la decisione non entra nel merito della sua configurazione, ma prende atto della conferma di responsabilità in appello per il delitto contestato.
Norma richiamata come ulteriore titolo di reato contestato; la Corte non ne discute i presupposti, limitandosi a rilevare che la responsabilità era stata confermata con motivazione congrua.
È la base della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono generici e conducono all'inammissibilità.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non si individua un effettivo errore della sentenza impugnata, poiché la Cassazione non può essere investita di una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
- L'identificazione dell'autore del reato può essere legittimamente desunta da elementi probatori come immagini di videosorveglianza di buona qualità; quando la motivazione di merito è completa e logicamente coerente, la critica difensiva che prospetta uno scambio di persona non è idonea a superarla se non introduce specifiche ragioni di illogicità o travisamento.
- In presenza di una sequenza temporale stretta tra più condotte delittuose, il giudice di merito può valorizzare tale dato come supporto logico alla ricostruzione della responsabilità per i singoli episodi, e la censura di legittimità deve misurarsi con tale passaggio argomentativo.
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