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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16150/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colombo impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, contestando: (i) la gravità indiziaria relativa alla partecipazione all'associazione dedita al contrabbando (capo E), sostenendo errata interpretazione delle intercettazioni e omessa valutazione di dichiarazioni favorevoli del collaboratore Tamburrino; (ii) la gravità indiziaria per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (capo C), ritenendo che gli elementi concreti fossero solo di contiguità e vicinanza e non di contributo consapevole e significativo; (iii) l'insussistenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari (art. 275 c.3 c.p.p.), per la mancata attualità del pericolo dopo il sequestro dei beni e la cessazione delle condotte già nel 2018, nonché per l'omessa considerazione della memoria difensiva depositata in udienza.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: non è possibile in sede di cassazione rivalutare il quadro fattuale/indiziario posto a base della misura e le censure difensive non hanno dimostrato una manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento del riesame è stato confermato in quanto fondato su un consistente quadro indiziario (finanziamento e partecipazione alla creazione di una fabbrica per la lavorazione di tabacco di contrabbando collegata al clan Di Lauro; attività logistica di Colombo) e sulla sussistenza, anche alla luce dell'art. 275 c.3 c.p.p., delle esigenze cautelari attuali. La Corte ha inoltre ritenuto che la memoria difensiva non contenesse deduzioni autonome e decisive tali da rendere nullo il provvedimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda che in questa materia la cassazione può censurare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione dei fatti.

  • artt. 110, 416-bis cod. pen.

    I reati contestati comprendono il concorso esterno in associazione mafiosa; la decisione valorizza elementi indiziari capaci di dimostrare un contributo economico e organizzativo rilevante al clan.

  • art. 291 quater d.p.r. n. 43 del 1973

    Norma sul contrabbando aggravato; richiamata in relazione all'associazione dedita al contrabbando con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

  • art. 291 bis d.p.r. n. 43 del 1973

    Norma relativa al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contestata per il carico di 30.740 kg.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    stabilisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria

    La Corte interpreta la norma ricordando che la presunzione relativa circa le esigenze cautelari opera anche per il concorso esterno e può essere superata solo con argomentazione prognostica che escluda la possibilità di reiterazione; la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere non si applica al concorso esterno nella lettura conforme alla giurisprudenza costituzionale.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 4, comma 1

    Rilevata nel quadro interpretativo di art. 275 c.3 per spiegare la differenziazione di trattamento fra partecipazione e concorso esterno dopo l'intervento costituzionale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 48 del 2015

    Richiamata come principio che ha imposto una lettura costituzionalmente orientata della disciplina cautelare in relazione al concorso esterno, incidendo sulla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare.

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso misure cautelari non è ammessa una rivalutazione libera del materiale probatorio: le censure devono riguardare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • L'art. 275 c.3 c.p.p. riconosce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari anche per il concorso esterno; per superarla l'interessato deve convincere con argomentazione prognostica che il rischio di reiterazione è ormai escluso
  • Il tempo trascorso tra i fatti e l'adozione della misura è un elemento rilevante: più lunga è la cesura temporale, maggiore è l'onere per il giudice di motivare la permanenza del pericolo, e per la difesa di fornire elementi concreti di cessazione
  • La doglianza sull'adeguatezza di misure alternative alla custodia richiede una specifica motivazione nel merito; la mera affermazione di perdita di potere economico senza elementi probatori non è sufficiente
  • L'omessa valutazione di una memoria difensiva può determinare nullità del provvedimento solo se la memoria contiene censure nuove, autonome e decisive rispetto a quanto già dedotto; deduzioni di "contorno" non implicano nullità

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