Parere n. 1366/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Feole Aldo contro il Comune di Roccamonfina per l’annullamento del provvedimento n. 4923 del 29 maggio 2020 di diniego definitivo alla domanda di permesso di costruire;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego definitivo n. 4923 del 29 maggio 2020 al rilascio del permesso di costruire per un parcheggio pertinenziale ai sensi dell’art. 9 l. n. 122/1989
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla realizzazione di un garage pertinenziale per tre posti auto, progettato nel sottosuolo di un’area attigua alla propria abitazione, con opere accessorie costituite da rampa, stradina di accesso e scalinata. Il Comune aveva motivato il diniego sostenendo che l’intervento costituisse una nuova costruzione fuori terra, fosse in contrasto con gli strumenti urbanistici, interessasse particelle ulteriori rispetto a quelle indicate nell’istanza, fosse carente sotto il profilo grafico e documentale e comprendesse opere accessorie non ammissibili. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione degli artt. 3 e 6 ss. l. n. 241/1990, dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 9 l. n. 122/1989 e dell’art. 6 della l.r. Campania n. 19/2001, nonché violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. La questione centrale concerneva la completezza del progetto, la riconducibilità del garage al regime derogatorio previsto per i parcheggi pertinenziali e la legittimità del diniego con riferimento alle opere accessorie e alla presenza del vincolo paesaggistico.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha espresso parere favorevole all’accoglimento, assorbendo la domanda cautelare. In primo luogo, sulla base della relazione istruttoria ministeriale, ha accertato che il progetto era completo, poiché corredato da relazione illustrativa, studio grafico e calcolo plano-volumetrico, relazione paesaggistica, sezioni, fotografie, render e rappresentazione dello stato dei luoghi. Il diniego è quindi risultato illegittimo, per travisamento, carenza di istruttoria e contraddittorietà, nella parte in cui aveva contestato l’incompletezza della documentazione. In secondo luogo, la Sezione ha chiarito che l’art. 9, comma 1, l. n. 122/1989, pur essendo norma di stretta interpretazione, consente la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi, purché ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione. Nel caso concreto, il garage risultava interamente incassato nel declivio naturale e posto al di sotto dell’attuale piano di campagna; pertanto, era soddisfatto il requisito dell’interramento completo. Il semplice contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia non costituiva, quindi, ragione sufficiente per negare il titolo. La presenza del vincolo paesaggistico non impediva di per sé l’intervento, ma imponeva l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica previo parere della Soprintendenza. Quanto alle opere accessorie, la rampa e la scalinata erano già esistenti e richiedevano soltanto manutenzione; la stradina di collegamento alla pubblica via era ammissibile in quanto necessaria a evitare l’interclusione del fondo. Anche sotto tale profilo il diniego era viziato per contraddittorietà, difetto dei presupposti e carenza di motivazione. Il Comune dovrà trasmettere il progetto alla Soprintendenza per la valutazione paesaggistica.
Osservazioni
Completezza del progetto e motivazione del diniego
La documentazione presentata, integrata nel corso del procedimento, comprendeva relazione illustrativa, studio grafico volumetrico, calcolo plano-volumetrico, relazione paesaggistica, sezioni, fotografie, render e rappresentazione dello stato dei luoghi. Il progetto era pertanto valutabile dall’amministrazione e il diniego, nella parte relativa alla sua incompletezza, risultava viziato da travisamento, carenza di istruttoria e contraddittorietà.
Art. 9 l. n. 122/1989 - Requisito dell’interramento
Il regime derogatorio previsto per i parcheggi pertinenziali presuppone, per quanto rileva nel caso concreto, che il garage sia interamente interrato. Tale requisito è stato ritenuto sussistente perché il manufatto sarebbe stato incassato nel declivio naturale e sarebbe rimasto al di sotto dell’attuale piano di campagna.
Deroga alla disciplina urbanistico-edilizia
Il mero contrasto dell’intervento con gli strumenti urbanistici o con i regolamenti edilizi non è sufficiente a impedire la realizzazione del parcheggio pertinenziale quando ricorrono le condizioni dell’art. 9 l. n. 122/1989.
Vincolo paesaggistico
La presenza del vincolo paesaggistico non impedisce di per sé la realizzazione del parcheggio pertinenziale. Il titolo edilizio deve tuttavia essere accompagnato dall’autorizzazione paesaggistica, da adottarsi previo parere della Soprintendenza.
Opere accessorie al parcheggio
La rampa, la stradina di accesso e la scalinata sono funzionali alla fruizione del parcheggio pertinenziale. Rampa e scalinata, già esistenti, costituiscono opere soggette a manutenzione; la stradina di collegamento alla pubblica via è ammissibile perché necessaria a evitare l’interclusione del fondo. Il diniego comunale è risultato viziato per contraddittorietà, difetto dei presupposti e carenza di motivazione.
Norme richiamate
art. 9 l. 24 marzo 1989, n. 122
I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
La disposizione, di stretta interpretazione ma espressiva del favore legislativo per i parcheggi pertinenziali, consente la deroga alla disciplina urbanistico-edilizia quando il manufatto sia interamente interrato e siano rispettati gli ulteriori vincoli previsti dalla norma. Il contrasto urbanistico, da solo, non giustifica il diniego.
artt. 3 e 6 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241
Impongono una motivazione adeguata e un’istruttoria completa; la loro violazione è stata ravvisata nella contestazione dell’incompletezza di un progetto che risultava invece corredato della documentazione necessaria e nella mancata considerazione degli elementi acquisiti.
art. 20 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
È richiamato con riferimento al procedimento per il rilascio del permesso di costruire e ai vizi di istruttoria e motivazione contestati dal ricorrente.
art. 6 l.r. Campania 28 novembre 2001, n. 19
È richiamato dal ricorrente quale espressione del favore regionale alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali; il parere fonda tuttavia la decisione principalmente sull’art. 9 l. n. 122/1989.
disciplina paesaggistica applicabile all’area vincolata
La realizzazione dell’opera in area vincolata richiede l’autorizzazione paesaggistica previo parere della Soprintendenza; spetta al Comune trasmettere il progetto all’autorità competente.
Massime di principio
- Il parcheggio pertinenziale realizzato ai sensi dell’art. 9 l. n. 122/1989 può beneficiare della deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi soltanto se ricorrono i presupposti specifici della norma, tra cui, per il manufatto considerato, l’interramento completo.
- Il semplice contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia dell’area non è sufficiente a negare il permesso di costruire per un parcheggio pertinenziale rientrante nell’art. 9 l. n. 122/1989.
- Un garage è interamente interrato quando, pur insistendo su un’area in pendenza, risulta completamente incassato nel declivio naturale e collocato al di sotto dell’attuale piano di campagna; in tal caso non si applica la disciplina ordinaria delle nuove costruzioni fuori terra.
- Le opere accessorie indispensabili alla fruizione del parcheggio pertinenziale rientrano nel progetto assentibile; le opere già esistenti possono essere oggetto di manutenzione e una stradina di collegamento alla pubblica via è ammissibile quando sia necessaria a evitare l’interclusione del fondo.
- La presenza di un vincolo paesaggistico non esclude di per sé la realizzazione del parcheggio pertinenziale, ma rende necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica previo parere della Soprintendenza.
Diniego del permesso di costruire per parcheggio pertinenziale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro il Comune di Roccamonfina per l’annullamento del diniego di permesso di costruire relativo a un garage pertinenziale per tre posti auto, progettato ai sensi dell’art. 9 l. n. 122/1989 in un’area attigua all’abitazione del ricorrente.
Premesse e motivi del diniego
Il Comune aveva negato il titolo ritenendo che l’intervento costituisse una nuova costruzione fuori terra, incompatibile con le norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato esecutivo e del regolamento edilizio comunale. Aveva inoltre contestato la mancata indicazione di tutte le particelle interessate, l’incompletezza degli elaborati grafici e delle informazioni costruttive, l’assenza del calcolo planivolumetrico e delle destinazioni d’uso del fabbricato principale, nonché l’inammissibilità della rampa, della strada di accesso e della scalinata quali opere di nuova costruzione.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 3 e 6 ss. l. n. 241/1990, dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 9 l. n. 122/1989. Ha sostenuto che il progetto fosse completo, che il garage fosse interamente interrato e che la sistemazione del soprassuolo servisse a mantenere la conformazione naturale dei luoghi, non a trasformare artificialmente in interrato un manufatto fuori terra. Ha inoltre affermato che le opere accessorie fossero necessarie alla fruizione del parcheggio e che la valutazione paesaggistica spettasse alla Soprintendenza.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso le censure del ricorrente. Ha accertato che il progetto, anche dopo le integrazioni, era corredato da relazione illustrativa, studio grafico volumetrico, calcolo plano-volumetrico, relazione paesaggistica, sezioni, fotografie, render e documentazione sullo stato dei luoghi. Ha inoltre rilevato che il garage sarebbe rimasto al di sotto dell’attuale piano di campagna, che rampa e scalinata erano già esistenti e che la stradina di accesso era necessaria per collegare il fondo alla pubblica via.
Valutazione sulla completezza del progetto
La Sezione ha ritenuto superato il motivo ostativo relativo all’incompletezza della documentazione. Poiché il progetto era sufficientemente completo per consentire la valutazione amministrativa, il diniego comunale è stato giudicato illegittimo per travisamento, carenza di istruttoria e contraddittorietà.
Applicazione dell’art. 9 l. n. 122/1989
L’art. 9 l. n. 122/1989 consente ai proprietari di realizzare parcheggi pertinenziali nel sottosuolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, restando fermi i vincoli paesaggistici e ambientali. La norma è di stretta interpretazione, ma esprime il favore del legislatore per la realizzazione di manufatti destinati a liberare la pubblica via dalla sosta dei veicoli.
Il requisito decisivo, nel caso concreto, era l’interramento completo del garage. La Sezione ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto perché l’area era in pendenza, il manufatto sarebbe stato incassato nel declivio naturale e sarebbe rimasto al di sotto dell’attuale piano di campagna. Ne consegue che il solo contrasto con la disciplina urbanistica non poteva giustificare il diniego. La Sezione ha richiamato, per il caso opposto del garage non completamente interrato, Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 10800/2023.
Opere accessorie
La rampa, la stradina di accesso e la scalinata sono state considerate opere funzionali e necessarie alla fruizione del parcheggio. Rampa e scalinata erano già presenti e l’intervento configurava quindi manutenzione di opere esistenti. La stradina di collegamento alla pubblica via risultava invece ammissibile perché necessaria a evitare l’interclusione del fondo.
Il diniego è stato ritenuto illegittimo anche su questo punto, per contraddittorietà, difetto dei presupposti e carenza di motivazione.
Vincolo paesaggistico
La Sezione ha precisato che il vincolo paesaggistico non impedisce automaticamente la realizzazione del parcheggio pertinenziale. L’opera necessita però dell’autorizzazione paesaggistica, da adottarsi previo parere della Soprintendenza. Spetta al Comune trasmettere il progetto alla Soprintendenza per la valutazione paesaggistica.
Conclusioni
Tutti i motivi ostativi posti dal Comune sono stati ritenuti superati. Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso parere per l’accoglimento del ricorso straordinario, con assorbimento della domanda cautelare.
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