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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27426/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il caso riguarda il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con cittadina italiana. Il Tribunale di Roma aveva respinto il ricorso proposto contro il provvedimento del Questore di Roma; la Corte d'appello di Roma aveva poi confermato il rigetto, ritenendo fittizio il matrimonio e non provata l'effettiva e stabile convivenza tra i coniugi, sulla base di dichiarazioni ritenute vaghe e di ulteriori elementi indiziari. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, ha denunciato violazione dell'art. 255 c.p.c. sostenendo che sarebbe stata dichiarata una decadenza dalla audizione della teste indicata, in assenza di specifica ordinanza ammissiva ex art. 250 c.p.c.; con il secondo, ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella testimonianza della medesima teste, che avrebbe inciso sulla valutazione della convivenza effettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sulla fittizietà del matrimonio e sull'assenza di prova della convivenza, valutando il complessivo quadro probatorio, senza fondare la decisione su una pretesa decadenza testimoniale; ha inoltre osservato che l'art. 255 c.p.c. non prevede la decadenza prospettata dal ricorrente. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il vizio di motivazione non è deducibile in presenza di "doppia conforme" e, comunque, la censura tendeva solo a prospettare una diversa valutazione della prova testimoniale, non l'omesso esame di un fatto decisivo. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero è rimasto intimato; è stata inoltre esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato trattandosi di causa esente per legge.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    richiamato quale base del ricorso originario volto al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare

  • art. 30 d.lgs. 286/1998

    richiamato quale base del ricorso originario in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari

  • art. 255 c.p.c.

    la Corte osserva che la norma sulla mancata comparizione dei testimoni non prevede la decadenza invocata dalla parte

  • art. 250 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una specifica ordinanza ammissiva della testimonianza

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per il secondo motivo, ma ritenuto non utilmente invocabile nel caso concreto

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte lo richiama per escludere la deducibilità del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non incide sulla ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
  • La censura che contesti una valutazione complessiva del materiale istruttorio, senza individuare un fatto storico decisivo omesso dal giudice, non integra validamente il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il vizio motivazionale è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
  • Ai fini del permesso di soggiorno per coesione familiare, la parte deve fornire prova effettiva della stabile convivenza e non solo allegazioni generiche o elementi incompatibili con la genuinità del vincolo familiare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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