Cassazione Penale, Sentenza n. 1249/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 22/11/2023, per mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.. Il ricorrente eccepiva che in primo grado aveva eletto domicilio e nominato il difensore quale procuratore speciale e che, trovandosi agli arresti domiciliari al momento della proposizione dell'appello, non era obbligato a nuova elezione di domicilio; inoltre sosteneva che la notificazione doveva essere eseguita presso il luogo di detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato la disciplina previgente all'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., essendo il ricorso depositato l'8 luglio 2024, e ha richiamato il principio secondo cui, nelle impugnazioni proposte da soggetti sottoposti a detenzione domiciliare (anche per altra causa) in relazione a sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Milano per lo svolgimento del giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte ha valutato la disciplina applicabile alla data di deposito del ricorso (8/7/2024). Richiamando la giurisprudenza, ha ritenuto che, se il ricorrente è sottoposto a detenzione domiciliare, la causa di inammissibilità prevista da tale disposizione non opera (quindi l'assenza di nuova elezione di domicilio non determina automaticamente inammissibilità dell'appello).
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione art. 581, comma 1-ter), in vigore dal 25/08/2024
L'abrogazione è stata richiamata per stabilire la regola transitoria: alla data di deposito del ricorso si applicava ancora la disciplina previgente; tuttavia la giurisprudenza interpretativa ha chiarito i limiti dell'operatività della causa di inammissibilità nei casi di detenzione domiciliare.
La Corte distingue le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore di questo decreto e, in tali casi, applica il principio secondo cui la detenzione domiciliare esclude l'operatività della causa di inammissibilità dell'art. 581, comma 1-ter.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 36036 del 06/06/2024, Rv. 286893-01
Precedente richiamato che afferma il principio per cui la detenzione domiciliare esclude l'inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter; è stato applicato dal Collegio per ritenere ammissibile l'appello del ricorrente.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, 24/10/2024 (informazione provvisoria citata)
Richiamata per confermare che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, continuava ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, determinando la regola temporale da applicare al ricorso depositato l'8/7/2024.
Massime di principio
- Se il ricorrente è sottoposto a detenzione domiciliare al momento della proposizione dell'impugnazione, la mancata nuova elezione di domicilio non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello: la giurisprudenza ha escluso l'operatività della causa di inammissibilità dell'art. 581, comma 1-ter, in tali ipotesi.
- Verificare sempre la disciplina temporale applicabile: la versione della norma da applicare dipende dalla data di deposito dell'impugnazione e da eventuali abrogazioni o modifiche legislative, nonché da pronunce delle Sezioni Unite che ne determinino effetti transitori.
- Quando il difensore era già nominato e il ricorrente era presente in primo grado, va valutato se la nomina quale procuratore speciale e la situazione di detenzione rendano superflua una nuova elezione di domicilio; in caso di contestazione di inammissibilità per difetto formale, eccepire la detenzione domiciliare e richiamare la giurisprudenza favorevole.
- Le notificazioni a soggetti in regime di arresti domiciliari vanno eseguite prendendo in considerazione il luogo di esecuzione della misura: contestare eventuali notificazioni eseguite in luogo diverso se ciò abbia inciso sull'effettiva conoscenza dell'atto.
- In procedure analoghe, indicare sempre la data di deposito dell'impugnazione e controllare la normativa e la giurisprudenza più aggiornata per determinare quale disciplina sia applicabile (principio di diritto temporale).
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