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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39988/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per concorso in rapina aggravata (fatti commessi a Bologna il 16/09/2021). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme penali e processuali per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata prevalenza dell'attenuante dell'aver provocato un danno patrimoniale di particolare tenuità (sostenendo che il trattamento sanzionatorio è eccessivo rispetto alla offensività del fatto); 2) sollecitava la sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. per l'assenza di una ipotesi di lieve entità. Il Pubblico ministero in cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio in ordine alla valutazione della sussistenza del fatto di lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e non manifestamente infondato ma comunque infondato il secondo, evidenziando che la Corte di appello ha motivato in modo logico e puntuale il diniego delle attenuanti (ritenendo utilitaristica la confessione e valorizzando la gravità concreta della condotta: azione in concorso e in riunione, minacce gravi di morte e ritorsioni, esiguità del danno non prevalente rispetto agli aggravanti). Ha inoltre osservato che, nonostante la pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024 che introduce la possibilità di una attenuante "per fatto di lieve entità" per la rapina, la fattispecie concreta non rientra nei casi di lieve offensività. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; l'accertamento della responsabilità è reso irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la parte dell'art. 628 che non prevede la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità

    La sentenza di legittimità costituzionale estende alla rapina la possibilità di riconoscere un'attenuante speciale per il "fatto di lieve entità"; tuttavia la sua applicazione richiede una valutazione concreta degli indici di lieve offensività (esiguità del valore sottratto, modesta violenza/minaccia, assenza di profili organizzativi, estemporaneità).

  • Corte costituzionale, sent. n. 86 del 2024

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità

    Introduce per la rapina una "valvola di sicurezza" analoga a quella già riconosciuta per l'estorsione: il giudice può ridurre la pena fino a un terzo nei casi di offensività minima, valutando gli indici indicati dalla Corte.

  • art. 62 cod. pen. e art. 62-bis cod. pen. (circostanze)

    Richiamati in relazione alla qualificazione delle aggravanti e attenuanti: la Corte di merito ha valutato la recidiva qualificata e l'aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite; ha ritenuto che l'attenuante della lieve entità non prevale sugli aggravanti concreti e sulla recidiva valutata nel complesso.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio e alla critica del ricorrente che riteneva la pena sproporzionata; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla gravità e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)

    Ai sensi di tale norma, in caso di rigetto del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali: la Corte ha perciò condannato il ricorrente alle spese.

  • art. 27 della Costituzione

    La Corte costituzionale ha invocato il principio di proporzionalità della pena (art. 27, commi 1 e 3) per giustificare l'introduzione dell'attenuante di lieve entità per la rapina, quando l'elevato minimo edittale diventerebbe sproporzionato rispetto alla offensività concreta.

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalità che introduce la possibilità di riconoscere il "fatto di lieve entità" non comporta automatica applicazione: il giudice deve valutare i concreti indici di lieve offensività (esiguità del valore sottratto, modesta intensità di violenza o minaccia, estemporaneità, assenza di profili organizzativi).
  • Se la corte di merito ha motivato in modo coerente la gravità della condotta (uso della violenza o minacce gravi, concorso e riunione, protervia, recidiva), è difficile ottenere il riconoscimento della fattispecie lieve anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
  • Nel giudizio di cassazione la nullità sopravvenuta relativa alla determinazione della pena (per incostituzionalità di una norma sanzionatoria) può essere valutata d'ufficio e, se del caso, determinare annullamento con rinvio; ciò avviene tuttavia solo se la situazione di fatto lascia ragionevolmente aperta la possibilità di applicare la nuova attenuante.
  • Per sostenere la sussistenza del fatto di lieve entità, la difesa deve documentare e provare fattori attenuanti concreti: valore minimo sottratto, modalità blande della violenza/minaccia, adesione non organizzata all'azione, comportamento post delictum sinceramente collaborativo.
  • Il rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una motivazione specifica: il giudice può negarle se la confessione è ritenuta utilitaristica o se mancano elementi positivi obiettivi che attestino il ravvedimento o la diminuita offensività della condotta.
  • Nel valutare se chiedere l'annullamento con rinvio per la determinazione della pena alla luce di una pronuncia costituzionale, vale verificare se vi sia un concreto dubbio applicativo: se la motivazione di merito esclude nettamente la lieve entità, la cassazione tendenzialmente rigetterà il ricorso.

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