Cassazione Penale, Ordinanza n. 22243/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo di doglianza sulla configurabilità del delitto ex art. 391-ter c.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 391-ter c.p., sostenendo l'insussistenza del reato. In particolare, la difesa ha contestato che l'oggetto introdotto in ambiente carcerario potesse qualificarsi come "apparecchio telefonico", poiché si trattava di un telefono privo di batteria e di scheda SIM. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il fatto che la Corte territoriale aveva accertato trattarsi di un apparato cellulare e che, ai fini della fattispecie, è inconferente la mancanza di batteria e scheda SIM. È stata inoltre ritenuta non sovrapponibile la giurisprudenza difensiva citata, riferita alla mera introduzione di una sola scheda SIM.
Norme richiamate
La nozione di "apparecchio telefonico" comprende un apparato cellulare anche se privo di batteria e scheda SIM; non è decisivo che il dispositivo non sia immediatamente funzionante in assenza di tali componenti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 391-ter c.p., integra il reato l'introduzione in carcere di un apparecchio cellulare qualificabile come telefono, anche se incompleto di batteria o scheda SIM, perché la tipicità non richiede che il dispositivo sia immediatamente operativo.
- La verifica della configurabilità del reato va compiuta sulla natura dell'oggetto introdotto nella struttura penitenziaria; non è sufficiente richiamare precedenti relativi a fattispecie diverse, come la mera introduzione di una scheda SIM.
- Quando il motivo di ricorso si risolve nella mera contestazione di un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito e non evidenzia un vizio giuridico, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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