Cassazione Penale, Sentenza n. 7429/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per: 1) aumento ingiustificato della durata delle pene accessorie rispetto alla determinazione di primo grado, senza impugnazione del Pubblico Ministero (violazione art. 597 c.p.p.); 2) mancata o carente motivazione sull'aumento delle pene accessorie; 3) vizio di motivazione e manifesta illogicità per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza e la natura delle società coinvolte; 4) violazione dell'art. 164 c.p. e carenza di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante l'età del ricorrente e il pagamento dei debiti tributari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 597 c.p.p.) che assorbe il secondo, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato ritenuto inammissibile o manifestamente infondato: sono state confermate le valutazioni di merito della Corte d'appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sul diniego della sospensione condizionale della pena, considerazioni ritenute insindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per aumento delle pene accessorie nonostante mancasse impugnazione del P.M.
La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non possa aggravare la posizione dell'imputato aumentandone le pene accessorie senza che sia intervenuta impugnazione da parte del Pubblico Ministero; tale aumento configura violazione procedurale rilevante che impone annullamento e rinvio.
richiamato nel motivo relativo alla sospensione condizionale della pena
La norma sulla sospensione condizionale è stata valutata alla luce della prognosi di recidiva. La Cassazione ha ritenuto che la valutazione negativa della Corte d'appello circa la prognosi e la reiterazione dei reati sia una valutazione di merito insindacabile, pertanto non viziata ai fini della legittimità.
circostanze attenuanti generiche
La Corte ha confermato che il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito e che, in presenza di adeguata motivazione sul rilievo della gravità e della reiterazione delle condotte, il giudizio è insindacabile in Cassazione.
reato sub 3 dell'imputazione
Indicata come parte del capo di imputazione assolto in appello; la sentenza di Cassazione non ha censurato nel merito tale assoluzione.
art. 2 d.lgs. 74/2000 e art. 2 d.lgs. 73/2000
capo 1, periodo d'imposta 2013; capo 2, periodo d'imposta 2016
Norme richiamate per le imputazioni fiscali oggetto del processo; la Cassazione non ha modificato le statuizioni di merito relative alla colpevolezza su tali capi, se non quanto attiene alle pene accessorie.
Massime di principio
- Un aumento delle pene (o delle pene accessorie) in sede d'appello non può essere disposto se il Pubblico Ministero non ha proposto appello: ciò costituisce violazione dell'art. 597 c.p.p. e può determinare l'annullamento limitato di quel punto.
- Le decisioni di merito su riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena sono, di regola, insindacabili in Cassazione se motivate adeguatamente; il controllo di legittimità interviene solo in caso di errori logico-giuridici o carenza motivazionale.
- L'incensuratezza dell'imputato è un elemento favorevole, ma non è determinante: può essere superata da elementi che evidenziano gravità della condotta, reiterazione o modalità particolarmente rilevanti (es. uso di società fittizie).
- La motivazione del giudice deve sempre essere specifica e logica: se un giudice aggrava la posizione dell'imputato o modifica in pejus le pene, la mancanza di motivazione o la violazione delle regole di impugnazione costituisce motivo fondato di cassazione.
- In presenza di contestazioni che riguardano la durata delle pene accessorie, il rimedio praticabile è spesso l'annullamento limitato con rinvio per nuovo esame esclusivamente su quel punto, senza mettere in discussione le restanti statuizioni di merito.
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