Cassazione Penale, Sentenza n. 10307/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tortorelli impugnava l'ordinanza del 4 giugno 2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per inadempienze nella prestazione (interruzione e mancata presentazione presso il Comune di Arconate) e aveva ripristinato la pena originaria di 5 mesi e 10 giorni di arresto e 1.200 euro di ammenda, nonché la sospensione della patente. Il ricorso deduceva: (a) vizio di motivazione per mancata valutazione della possibilità di proseguire i lavori presso altro ente convenzionato; (b) errore di calcolo nella determinazione della pena da ripristinare, perché il giudice avrebbe reintegrato l'intera pena senza scomputare il periodo di positivo svolgimento dell'attività lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (il giudice dell'esecuzione aveva motivato puntualmente l'incapacità del condannato a rispettare le prescrizioni) e fondato il secondo motivo: la revoca della sanzione sostitutiva impone il ripristino della sola pena residua, cioè la pena complessivamente inflitta decurtata del periodo di effettivo svolgimento dell'attività convertita mediante il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 58, d.lgs. 28/8/2000, n.274. Poiché il Tribunale non aveva effettuato tale calcolo, la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena residua e ha rinviato al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); nel caso ha consentito l'applicazione della pena originaria a seguito di procedimento ex art.444
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma del Codice della Strada che punisce il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza; è il reato per il quale Tortorelli è stato condannato
art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
prevede i criteri di ragguaglio per convertire i periodi di esecuzione di pene alternative in termini di pena da scontare: applicazione necessaria per calcolare la pena residua alla revoca della sanzione sostitutiva
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.
disciplinano rispettivamente il vizio di motivazione (lett. e) e l'inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto (lett. b) come motivi di ricorso per cassazione; sono le norme invocate per censurare l'ordinanza
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limita la esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; usata come riferimento procedurale nella indicazione dei motivi
norma sulle sanzioni per guida in stato di ebbrezza (richiamata nel ricorso in relazione alle conseguenze accessorie come la sospensione della patente); il ricorrente l'ha evocata nel contestare il calcolo delle sanzioni ripristinate
Massime di principio
- La revoca di una pena sostitutiva per inadempienza non è automatica: il giudice dell'esecuzione deve valutare se la violazione renda incompatibile la prosecuzione dell'esperimento e motivare tale valutazione.
- Se la revoca è disposta, il ripristino riguarda la sola pena residua: occorre detrarre dalla pena complessiva il periodo di positivo svolgimento dell'attività sostitutiva, convertito mediante i criteri di ragguaglio di cui all'art. 58 d.lgs. 274/2000.
- Il giudice deve considerare la concreta possibilità di proseguire l'attività sostitutiva presso altra struttura convenzionata quando tale alternativa venga documentata dalla difesa; l'omessa valutazione di opzioni ragionevoli può rilevare sul piano motivazionale.
- Il ricorrente può ottenere un annullamento limitato alla determinazione della pena residua quando il calcolo eseguito dal giudice dell'esecuzione non tenga conto dei periodi già eseguiti secondo i criteri di legge.
- In sede di esecuzione, la documentazione fornita dall'UEPE e dall'ente convenzionato è determinante: occorre prova del positivo svolgimento dell'attività e degli eventuali abbandoni o interruzioni per consentire una corretta misurazione della pena residua.
- Le censure in cassazione devono essere articolate secondo le specifiche lettere dell'art. 606 c.p.p.; motivi procedurali (vizio di motivazione) e di diritto (erronea applicazione di norme) richiedono argomentazioni distinte e circostanziate.
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