Cassazione Penale, Sentenza n. 7738/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90). Principali censure: (1) violazione di legge per illegittima prosecuzione dell'azione penale in presenza di immunità diplomatica invocata ai sensi della Convenzione di Vienna 18.4.1961 (ratificata con L. 9/8/1967 n. 804), con la tesi che l'immunità fosse ancora operante al momento dell'adozione e della esecuzione delle misure cautelari; si contestava altresì la legittimità di un provvedimento cautelare emesso quando l'immunità sarebbe stata ancora sussistente e la successiva sua esecuzione a seguito di comunicazione del Ministero degli Affari Esteri ritenuta contraddittoria; (2) carenza di gravi indizi e insufficienza della motivazione in ordine alle esigenze cautelari (mancanza di riscontri alle dichiarazioni di un coindagato, differenziazione di ruolo rispetto agli altri indagati, incensuratezza, scarsa pericolosità sociale, decorso del tempo e assenza di rischio di reiterazione). Sono stati dedotti profili di violazione anche degli artt. 273, 274 e 328 c.p.p., dell'art. 10 Cost., e questioni di giurisdizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto. In diritto la Corte: (i) ha ritenuto inammissibile il primo motivo relativo all'immunità diplomatica, richiamando i principi della Convenzione di Vienna 1961 e affermando che l'immunità è processuale e opera solo durante la permanenza dell'agente diplomatico nel territorio dello Stato accreditatario (art. 31), cessando al momento in cui il soggetto lascia il Paese o dopo il decorso di un termine ragionevole (art. 39 comma 2), con possibilità di accertamento giudiziale sulla sussistenza o cessazione dell'immunità; ha inoltre osservato che, dai fatti accertati in sede cautelare, le condotte contestate non risultano compiute nell'esercizio delle funzioni diplomatiche e quindi l'immunità non era applicabile ai fatti in esame; (ii) ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, considerandolo una rivalutazione del merito non consentita in questa sede: la motivazione del tribunale del riesame era ritenuta articolata e fondata su plurimi elementi indiziari (dichiarazioni del coindagato Da Silva, intercettazioni, utilizzo di autovettura con targa diplomatica, comportamenti accertati dalla polizia, confessione spontanea del ricorrente all'accesso della polizia), e giustificava la sussistenza sia dei gravi indizi che delle esigenze cautelari (anche in relazione alla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i reati associativi ex art. 74 DPR 309/90). La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare in via equitativa 3.000 euro alla Cassa delle ammende, oltre all'onere delle spese processuali secondo art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche (18 aprile 1961)
art. 1, art. 31, art. 37, art. 39 comma 2, art. 41, art. 43
La Corte interpreta la Convenzione nel senso che l'immunità diplomatica è incondizionata solo durante la permanenza dell'agente diplomatico nel territorio dello Stato accreditatario (art.31) e decade ordinariamente quando il soggetto lascia il Paese o dopo un termine ragionevole concesso (art.39.2); la Convenzione distingue ruoli (art.1) e prevede immunità differenti per famiglia e personale; inoltre l'immunità copre atti compiuti nell'esercizio delle funzioni in modo permanente (atti iure imperii) mentre per atti privati (iure gestionis) l'immunità è di natura processuale e sussiste finché il soggetto resta nel territorio o per un tempo ragionevole.
Legge di ratifica della Convenzione di Vienna
La Convenzione, una volta ratificata, è fonte diretta nell'ordinamento italiano; l'interpretazione delle sue norme compete all'autorità giudiziaria chiamata a decidere sui fatti nel proprio territorio.
DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Gli art. 73 (illecito traffico di stupefacenti) e 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) costituiscono la contestazione penale che giustifica la valutazione delle esigenze cautelari; in particolare per i delitti associativi la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari può trovare applicazione e il tempo trascorso non è determinante se non valutato insieme ad altri elementi (continuità del vincolo associativo, capacità delinquenziale, elementi di rischio come fuga o reiterazione).
art. 273, art. 274, art. 328, art. 616, art. 51 comma 3-bis
Art.273 e 274 (motivi di ricorso e censure) sono richiamati dalla difesa; la Corte ha ritenuto le doglianze in parte inammissibili o manifestamente infondate e ha escluso una censura ammissibile di merito in sede di legittimità. Art.328 è stato invocato tra le censure procedurali ma non ha trovato accoglimento. Art.616 disciplina le spese per ricorsi inammissibili. L'art. 51 comma 3-bis è richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte in tema di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per taluni delitti.
Costituzione della Repubblica Italiana
L'art.10 è stato evocato dalla difesa in relazione alla prevalenza del diritto internazionale; la Corte però richiama che la Convenzione è parte dell'ordinamento ma che l'interpretazione delle immunità compete al giudice nazionale nei casi concreti.
Massime di principio
- L'immunità diplomatica è principalmente di natura processuale: protegge dall'esercizio della giurisdizione dello Stato ospitante durante la permanenza e fino a un termine ragionevole dopo la cessazione delle funzioni; pertanto, la sua esistenza o cessazione è elemento che il giudice può accertare e valutare nel merito della richiesta cautelare.
- Va distinto se il fatto è stato commesso nell'esercizio delle funzioni (atti iure imperii) o come privato (atti iure gestionis): l'immunità assoluta copre gli atti di funzione, mentre per atti privati l'immunità opera solo finchè il soggetto resta nel territorio o per un periodo ragionevole.
- La comunicazione dello Stato (es. Ministero degli Affari Esteri) sulla cessazione dell'immunità può legittimare l'esecuzione di misure cautelari quando risulti che l'immunità è venuta meno; spettano comunque al giudice valutazioni autonome sul punto.
- In caso di contestazioni per reati associativi e di traffico di stupefacenti, la valutazione delle esigenze cautelari è complessiva: il tempo trascorso è un elemento rilevante ma non decisivo; la persistenza di elementi quali collegamenti associativi, capacità delinquenziale, rischi di fuga o reiterazione può giustificare misure cautelari anche su fatti remoti.
- Le censure che comportano una rivalutazione del merito probatorio non sono ammissibili in sede di Cassazione: la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione di norme e la logicità della motivazione, ma non reemette valutazioni probatorie sostanziali.
- Quando si contestano provvedimenti assunti in presenza di un'apparente immunità, è opportuno acquisire e documentare chiaramente lo stato giuridico (atto di cessazione, documenti del Ministero, data effettiva di cessazione) per evitare contenziosi sulla validità dei provvedimenti cautelari.
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