Sentenza del 08/07/2015 n. 14210 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 9-bis della legge n. 289/2002 e la falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, oltre che degli artt. 12 e 14 delle preleggi. Ha contestato l’applicazione analogica all’art. 9-bis delle regole previste per altre forme di definizione agevolata: il condono dell’art. 9-bis non ridetermina né estingue l’imposta, ma consente soltanto di evitare le sanzioni per omessi o tardivi versamenti. Trattandosi di una misura clemenziale e non premiale, la definizione richiede il pagamento integrale del dovuto; il mancato versamento delle rate successive alla prima impedisce quindi di perfezionarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente, e ha deciso direttamente nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti: P.A. aveva presentato due istanze di definizione ex art. 9-bis, una per l’anno 2000 e una per gli anni 2001-2003, ma dopo aver pagato la prima rata non aveva versato tempestivamente le successive. La Corte ha quindi rigettato il ricorso originario contro il diniego di condono, ritenuto legittimo. Spese dell’intero giudizio compensate, poiché l’indirizzo giurisprudenziale si era consolidato dopo l’inizio della controversia.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Nell'ipotesi prevista invece dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione del contestato omesso o ritardato versamento, solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive.
La definizione dei ritardati o omessi versamenti prevista dall’art. 9-bis si perfeziona soltanto con il pagamento integrale delle somme dovute. Il pagamento della prima rata, se non seguito dal tempestivo versamento delle successive, non conserva il beneficio.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Si è osservato, infatti, nelle citate pronunce, che il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come invece è da ritenersi riguardo alle diverse fattispecie disciplinate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della citata legge, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario.
Le altre forme di definizione disciplinate da questi articoli hanno natura premiale e presupposti diversi da quella dell’art. 9-bis. Le loro regole, compresa l’eventuale irrilevanza dell’omesso pagamento di rate successive alla prima, non possono essere estese analogicamente alla definizione clemenziale dell’art. 9-bis.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Nell'ipotesi prevista invece dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione del contestato omesso o ritardato versamento, solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive.
Poiché l’importo dovuto è già indicato nella dichiarazione integrativa e non deve essere determinato mediante liquidazione ai sensi dell’art. 36-bis, il beneficio dell’art. 9-bis presuppone l’integrale pagamento della somma dovuta.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Essendo in fatto incontroverso che il contribuente, richiesta, con due separate istanze, la definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis di omessi versamenti d'imposta (la prima riferita all'anno 2000 e la seconda agli anni 2001, 2002 e 2003), non abbia fatto seguire al pagamento della prima rata il tempestivo versamento degli importi dovuti per le rate successive, non occorrendo quindi ulteriori accertamenti di fatto, cassata la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, dovendo essere rigettato l'originario ricorso proposto dal contribuente avverso l'atto di diniego di condono impugnato, legittimo alla stregua del principio di diritto dinanzi espresso da questa Corte, conformemente al proprio indirizzo in materia.
Quando i fatti rilevanti sono incontroversi e non servono ulteriori accertamenti, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere la controversia nel merito; qui ha potuto rigettare direttamente il ricorso originario contro il diniego.
Massime di principio
- Per la definizione ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, il pagamento rateale deve essere completato integralmente e tempestivamente: il versamento della sola prima rata non perfeziona il condono.
- Non si possono applicare per analogia all’art. 9-bis le regole più favorevoli previste per altre definizioni della legge n. 289/2002, perché queste hanno natura e funzione differenti.
- Se le rate successive non sono pagate nei termini, il beneficio di evitare le sanzioni viene meno e l’Amministrazione può negare la definizione; il debito tributario originario resta dovuto.
- In cassazione, se i fatti decisivi sono pacifici e non occorrono ulteriori verifiche, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
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