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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30228/2025 del 16/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una precedente decisione tributaria che aveva condannato un Comune alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente, con attribuzione al difensore antistatario. Dopo la notifica di una diffida al pagamento dell’importo complessivo dovuto e il decorso del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza aveva nominato un commissario ad acta e liquidato un compenso, ma aveva omesso di statuire sulle spese del giudizio di ottemperanza, limitandosi a dichiarare nulla per le spese per la contumacia della parte resistente. Il ricorrente ha censurato tale omissione deducendo violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la contumacia della parte resistente, per di più pubblica amministrazione, non legittimasse la compensazione o l’omissione delle spese e che, al contrario, aggravasse la sua posizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che anche nel giudizio tributario di ottemperanza opera il principio di soccombenza e che la mancata statuizione sulle spese integra un vizio di omessa pronuncia, non un mero errore materiale. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato il Comune alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza in favore della parte vittoriosa, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre posto a carico del Comune le spese del giudizio di legittimità, anch’esse distratte a favore del difensore antistatario del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, e quindi anche nel giudizio di ottemperanza, regola la liquidazione delle spese secondo il principio di soccombenza, in modo analogo all’art. 91 c.p.c.

  • art. 92 c.p.c.

    La contumacia della parte resistente non è di per sé idonea a giustificare la compensazione o l’omissione della pronuncia sulle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto contro la statuizione sulle spese.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, liquidando anche le spese.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come fondamento del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, a sostegno della decisione nel merito.

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    La mancata pronuncia sulle spese non è un errore materiale emendabile con la procedura di correzione degli errori.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza si applica il principio della soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
  • La mancata statuizione sulle spese di un giudizio definito con provvedimento decisorio integra un vizio di omessa pronuncia, deducibile con i mezzi di impugnazione e non correggibile come mero errore materiale.
  • La contumacia della parte resistente non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per compensare o omettere la liquidazione delle spese.
  • Quando la questione riguarda solo la liquidazione delle spese e non richiede accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., evitando il rinvio in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • In materia di spese processuali, il criterio della soccombenza si ricollega al principio di causalità: sopporta le spese la parte che ha reso necessaria l’iniziativa giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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