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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08959/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo l'inammissibilità dipendente dalla proposizione di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità contro sentenza di applicazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione al concorso nel reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: a) la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; b) il giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche concesse. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero manifestamente infondate, perché estranee ai motivi deducibili nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma che consente solo doglianze attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    disposizione incriminatrice richiamata quale base del reato contestato in materia di stupefacenti.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    circostanza aggravante o fattispecie aggravata richiamata nella contestazione del reato in materia di stupefacenti.

  • art. 444 c.p.p.

    norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per lamentare l'omessa immediata declaratoria di cause di non punibilità, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nel ricorso contro patteggiamento nei termini prospettati.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma che circoscrive i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena; la Corte vi ricava che sono deducibili solo i motivi espressamente previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicita nel capo condannatorio alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento i motivi deducibili sono tassativi e non possono estendersi a doglianze estranee a quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Sono inammissibili le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o alla valutazione delle attenuanti quando non rientrino nei limiti specifici del sindacato consentito sulla sentenza di applicazione della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
  • Il giudizio di legittimità sul patteggiamento non consente una rivalutazione generale del merito, ma solo il controllo sui profili espressamente ammessi dalla legge, come volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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