Cassazione Penale, Ordinanza n. 06906/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello nella parte in cui non le aveva riconosciuto le attenuanti generiche. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva valorizzato in via prevalente le gravi modalità del fatto, commesso ai danni di una persona vulnerabile, ritenendo recessive le deduzioni difensive di segno contrario. Il ricorso contestava quindi il diniego delle attenuanti generiche, ma la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e sostanzialmente ripetitivo di una censura già esaminata e confutata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il percorso motivazionale della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito non è tenuto a considerare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare puntualmente ogni singola deduzione difensiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio sul riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito può fondare il diniego su uno o più elementi ritenuti decisivi, purché la motivazione renda comprensibile la prevalenza attribuita a tali elementi.
- Non è necessario che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice confuti espressamente ogni argomento favorevole dedotto dalla difesa o emergente dagli atti; è sufficiente che indichi i fattori ritenuti determinanti.
- La censura di legittimità che si limiti a riproporre doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione decisiva del giudice di merito, è suscettibile di essere dichiarata inammissibile.
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