Cassazione Penale, Ordinanza n. 26490/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata la condanna già pronunciata in appello per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione ex art. 385 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: con il primo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e aspecifici, perché non si confrontavano con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva valorizzato i molteplici precedenti specifici per il medesimo reato, ostativi alla qualificazione del fatto come occasionale, e aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto della condanna impugnata, senza ulteriori questioni interpretative nel testo.
La causa di non punibilità non è riconoscibile quando la motivazione di merito evidenzia precedenti specifici plurimi che escludono l'occasionalità del fatto.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito evidenzi, con motivazione congrua, l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, sono dovute le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o aspecifico, ossia non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto presuppone, tra gli altri profili, l'occasionalità della condotta; la presenza di molteplici precedenti specifici per il medesimo reato è elemento idoneo a escluderla.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da un apparato argomentativo logico e puntuale che evidenzi l'assenza di elementi favorevoli all'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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