Cassazione Penale, Sentenza n. 17508/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto ha chiesto la liberazione condizionale. Pur avendo comportamento carcerario regolare, partecipazione al trattamento, permessi premio e lavoro esterno, il Tribunale ha negato il beneficio ritenendo che non fosse stato adempiuto il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) derivante dai reati. Il ricorrente ha dedotto in cassazione che, in assenza di pronunce civili o penali che accertino il credito risarcitorio e/o per effetto della prescrizione o dell'impossibilità di individuare i danneggiati, il mancato adempimento non poteva ostare alla liberazione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 176, ultimo comma, c.p.) è un indice rilevante della genuina revisione critica del condannato e può influire negativamente sull'accesso alla liberazione condizionale anche quando non vi sia stata pronuncia a favore di parti civili. L'impossibilità di adempimento può esonerare solo se specificamente allegata e dimostrata (es. irreperibilità del creditore, rinuncia, pronuncia di prescrizione accertata nei modi dovuti); il mero decorso del tempo non prova la prescrizione utile ai fini della valutazione. Nel caso concreto il ricorrente non aveva fornito allegazioni probatorie sulle cause di impossibilità o su tentativi di riparazione, per cui il Tribunale di sorveglianza ha correttamente respinto l'istanza. La Corte ha altresì condannato il ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Viene lasciata aperta la possibilità di una nuova istanza, purché adeguatamente integrata con prove circa l'impossibilità di adempiere o con atti concreti di riparazione.
Norme richiamate
art. 176, ultimo comma, cod. pen.
L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato costituisce un indice rilevante della serietà della revisione critica del condannato ai fini della liberazione condizionale; la sua impossibilità deve essere specificamente allegata e dimostrata.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è considerato indice tipico della reale revisione morale e quindi rilevante per la concessione della liberazione condizionale, anche se non esiste una pronuncia civile che accerti il debito.
- La mancata pronuncia favorevole alle parti civili nel processo penale non esonera il condannato dall'onere di dimostrare l'adempimento o l'impossibilità di adempiere.
- L'impossibilità di adempiere (es. irreperibilità del creditore, rinuncia, prescrizione) deve essere puntualmente allegata e, ove necessario, provata; il mero decorso del tempo non è sufficiente a dimostrare la prescrizione rilevante ai fini della liberazione condizionale.
- Il giudice valuta complessivamente la condotta riparatoria del detenuto: prove di tentativi concreti di riparazione o manifestazioni di interesse verso la vittima possono compensare l'assenza di pagamento se giustificano l'impossibilità economica.
- È possibile reiterare l'istanza di liberazione condizionale fornendo documentazione integrativa che dimostri l'effettiva impossibilità di adempiere o gli sforzi concreti compiuti per riparare il danno.
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