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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 268 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori imponibili IRES e IRAP applicando la disciplina delle società non operative o di comodo prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. La società aveva dichiarato ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti e al reddito minimo previsto dalla norma, ma sosteneva di trovarsi in condizioni oggettive che impedivano il raggiungimento delle soglie, anche in ragione dei canoni di locazione percepiti. Tra i motivi di appello erano stati dedotti, tra l'altro, la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, la violazione dell'obbligo di contraddittorio e dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973, l'errata applicazione delle presunzioni sulle società di comodo, l'errata determinazione del reddito minimo sulla base di soli due esercizi anziché del triennio previsto dalla legge e l'illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società, ritenendo decisiva la censura relativa alla determinazione del reddito minimo. Secondo il Collegio, il test di operatività e la conseguente presunzione legale relativa di reddito minimo devono essere applicati considerando un arco temporale minimo di tre esercizi, comprendente l'esercizio corrente e i due precedenti. Non era quindi sufficiente, in assenza del triennio, utilizzare un periodo ridotto di due esercizi. L'avviso di accertamento è stato annullato e la sentenza di primo grado è stata riformata. Le altre questioni sono state dichiarate assorbite. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

    La disciplina delle società non operative prevede il confronto tra ricavi effettivi e ricavi presunti e la determinazione di un reddito minimo presunto.

    La norma è stata interpretata nel senso che il test di operatività e la presunzione legale relativa di reddito minimo richiedono, ai fini del calcolo della media di ricavi, proventi e valori patrimoniali, la considerazione di un arco temporale minimo di tre esercizi: quello oggetto di accertamento e i due precedenti. Se il triennio non è disponibile, non è legittimo sostituirlo automaticamente con un periodo biennale.

  • Art. 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Disapplicazione delle disposizioni antielusive in presenza di oggettive situazioni che impediscono il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo previsto.

    La società aveva presentato un interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative, ma il rigetto dell'interpello non ha impedito alla Commissione di esaminare la diversa e decisiva questione riguardante l'errato arco temporale utilizzato per il calcolo del reddito minimo.

  • Art. 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Obbligo di sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

    La relativa eccezione è stata prospettata dalla società, ma non è stata esaminata nel merito perché la decisione sull'errata applicazione del periodo triennale ha assorbito le ulteriori questioni.

  • Art. 57 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Divieto di proporre in appello domande nuove.

    L'Ufficio aveva eccepito la novità di alcuni motivi di appello; la Commissione ha rilevato che alcune argomentazioni della società erano nuove o non sufficientemente approfondite, ma ha comunque deciso la controversia sulla specifica questione del mancato rispetto del triennio.

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie.

    La questione sull'applicazione delle sanzioni è stata assorbita dall'annullamento dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Nell'applicazione della disciplina delle società non operative, il calcolo dei ricavi presunti e del reddito minimo deve rispettare l'arco temporale previsto dalla legge. Quando la norma richiede una media triennale, l'Amministrazione non può sostituirla automaticamente con una media biennale solo perché la società è stata costituita da meno tempo.
  • La presunzione di non operatività e di reddito minimo è relativa e può essere superata dal contribuente, ma le giustificazioni devono essere specifiche, concrete, oggettive e documentate; non sono sufficienti affermazioni generiche sulla crisi del settore o sulla congruità dei canoni.
  • Il rigetto di un interpello disapplicativo non sana eventuali errori autonomi commessi dall'Amministrazione nel calcolo del reddito minimo o nell'applicazione del test di operatività.
  • Quando un errore nel metodo di calcolo incide sulla legittimità dell'intero accertamento, il giudice può annullare l'avviso senza esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.
  • In controversie caratterizzate da complessità interpretativa e peculiarità fattuali, il giudice può compensare integralmente le spese di entrambi i gradi anche se una parte risulta vittoriosa.

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