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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4046/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barone ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna (sentenze indicate come a), b), c)) ritenendo che i reati, tra cui estorsioni e associazione mafiosa, fossero parte di un medesimo disegno criminoso e che lo status di "mafioso" già accertato in sede di cognizione dovesse far rilevare la continuità. La Corte d'appello di Palermo, con due ordinanze (6/11/2020 e n.153/2020 integrativa), ha rigettato l'istanza ritenendo che il reato di estorsione contestato con la sentenza c) (2010-nov.2011) fosse stato commesso per ragioni personali ed imprevedibili, non programmato al momento dell'adesione al sodalizio, e che mancassero elementi concreti a dimostrare un progetto unitario comprensivo di quel fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che gravava sul ricorrente l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della domanda di applicazione della continuazione; la Corte territoriale ha motivato che le estorsioni oggetto delle altre sentenze erano finalizzate al finanziamento del sodalizio mentre l'estorsione del 2010-2011 era personale e non riconducibile a una progettazione iniziale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola l'istanza in sede esecutiva per modifiche della condanna: la Corte interpreta che sul condannato che chiede l'applicazione della continuazione grava l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della domanda (non un onere probatorio pieno, ma una specificazione degli elementi).

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce all'autorità giudiziaria i poteri istruttori in sede esecutiva; la Corte lo richiama per indicare che, una volta allegati elementi, spetta al giudice dell'esecuzione svolgere gli accertamenti probatori necessari.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma specifica sull'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva: richiamata per confermare le modalità di accertamento e confronto tra le sentenze di condanna in vista dell'eventuale riconoscimento della continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato/inammissibile; la Corte la utilizza per applicare la sanzione di 3.000 euro a carico del ricorrente.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di associazione mafiosa; la Corte rileva che lo status di appartenente al sodalizio è rilevante ma non di per sé sufficiente a dimostrare che ogni successiva condotta estorsiva sia stata compiuta in esecuzione di un progetto criminoso unitario.

  • artt. 628, 629 cod. pen. e art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203

    Norme inerenti i delitti di estorsione e danneggiamento aggravato: richiamate come reati oggetto delle singole condanne; la Corte distingue finalità e contesto fattuale tra le estorsioni per finanziare il sodalizio e quella ritenuta personale.

Massime di principio

  • Il semplice riferimento alla contiguità cronologica o all'identità del titolo di reato non è sufficiente a dimostrare la continuazione: il richiedente deve indicare elementi specifici e concreti che facciano ritenere l'esistenza di un progetto criminoso unitario.
  • Lo status di appartenente a un'associazione mafiosa è un elemento rilevante ma non automaticamente determinante: occorre che vi siano elementi fattuali che colleghino la singola condotta estorsiva al progetto associativo.
  • Il giudice dell'esecuzione valuta il contenuto decisorio delle sentenze di condanna e, se il richiedente prospetta elementi, è compito del giudice procedere agli accertamenti istruttori previsti dagli articoli procedurali richiamati.
  • Le estorsioni finalizzate al finanziamento del sodalizio e quelle motivate da ragioni personali vanno valutate distintamente; motivazioni personali insorte all'atto non dimostrano necessariamente una partecipazione al progetto criminale originario.
  • Se il ricorrente non confuta in modo specifico i passaggi essenziali della motivazione del giudice dell'esecuzione, il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato e inammissibile.
  • In sede di esecuzione la domanda di riconoscimento della continuazione richiede una concreta allegazione di elementi, non una mera delega alla valutazione del contenuto delle sentenze di cognizione.

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